Motivazione implicita e diniego di pene sostitutive e attenuanti generiche (Cass. pen. Sez. IV n. 7480 del 24.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego dell’applicazione di una sanzione sostitutiva, anche dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, resta vincolato alla valutazione dei criteri dell’art. 133 cod. pen. e può essere sostenuto da una motivazione anche soltanto implicita, desumibile dal testo del provvedimento impugnato. È sufficiente che il giudice di merito evidenzi gli aspetti ritenuti decisivi, quali l’inefficacia della sanzione, le modalità del fatto, l’assenza di resipiscenza e i precedenti penali, per escludere che la sostituzione sia oggettivamente utile alla rieducazione e alla prevenzione, secondo l’art. 58 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Quanto alle attenuanti generiche, il diniego è insindacabile in cassazione quando, pur a fronte di riferimenti impropri, poggia su più ragioni autonome, ciascuna idonea a giustificare la decisione. Non è necessario che il giudice prenda in esame tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi.

Il Fatto

La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 14 dicembre 2023, ha confermato la decisione del Tribunale di Marsala che, all’esito di giudizio abbreviato, aveva ritenuto due imputati responsabili di furti di prodotti parafarmaceutici, consumati e tentati, prelevati da un distributore automatico di una farmacia, con le aggravanti della violenza sulle cose e su cose esposte per necessità alla pubblica fede. La responsabilità era stata affermata sulla base delle immagini di videosorveglianza, delle dichiarazioni della persona offesa e degli accertamenti della polizia giudiziaria.

Entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione. Il primo ha dedotto la mancanza di prova del danneggiamento e l’inefficacia della querela per i furti consumati, oltre all’omessa valutazione della richiesta di sanzione sostitutiva. Il secondo ha censurato la motivazione del diniego delle attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara infondati i ricorsi. Quanto al primo motivo del primo ricorrente, lo ritiene inammissibile, in parte aspecifico e in parte infondato: le conformi decisioni di merito si fondano sulle dichiarazioni della persona offesa, sull’identificazione dei ricorrenti ripresi dal sistema di videosorveglianza mentre manomettevano il distributore e sull’accertato danneggiamento constatato dalla polizia giudiziaria dopo il tentativo di furto. Il ricorrente si limita a negare i fatti senza una critica puntuale della decisione impugnata, sollecitando un non consentito nuovo giudizio di merito, precluso al giudice di legittimità ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

Sulla condizione di procedibilità, il Tribunale ha evidenziato che la querela riguardò espressamente sia i furti consumati sia quello tentato; il ricorso sul punto è generico e assertivo.

Quanto alla richiesta di sanzione sostitutiva ex art. 20-bis cod. pen., la Corte osserva che il giudice è vincolato ai criteri dell’art. 133 cod. pen. e deve compiere una valutazione complessiva, senza dover esaminare tutti i parametri, potendo motivare sugli aspetti ritenuti decisivi. Tale motivazione può trarsi anche implicitamente dal provvedimento impugnato. Nella specie la decisione di merito, richiamando i criteri dell’art. 133 cod. pen., ha escluso ogni spazio per una modifica in melius, ritenendo la sanzione inidonea alla rieducazione e alla prevenzione, in ragione delle modalità del fatto, dell’assenza di resipiscenza e dei plurimi precedenti penali, secondo l’art. 58 della legge n. 689 del 1981.

Quanto al secondo ricorrente, la Corte riconosce che il riferimento al proposito di impossessarsi del bene e alle condizioni di vita, valutate in relazione allo stato di necessità ex art. 54 cod. pen., è erroneo. Tuttavia i giudici di merito hanno anche valorizzato i numerosi e gravi precedenti penali, l’intensità del dolo e la mancanza di ravvedimento e di risarcimento. Il principio è che non è necessario che il giudice consideri tutti gli elementi dedotti, essendo sufficiente il riferimento a quelli decisivi: anche un solo elemento attinente alla personalità o all’entità del reato può fondare il diniego. Poiché il convincimento poggia su più ragioni autonome, i vizi relativi a una sola di esse non inficiano la decisione sostenuta dagli altri motivi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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