Reclamo ex art. 35-bis ord. pen. pregiudizio concreto attuale (Cass. pen. Sez. 7 n. 11005 del 23.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ordinamento penitenziario, il reclamo giurisdizionale di cui agli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), ord. pen. non è volto alla tutela di un mero interesse del detenuto alla corretta esecuzione della pena, ma ha ad oggetto la verifica di un pregiudizio concreto ed attuale sofferto in conseguenza di un comportamento dell’amministrazione lesivo di una posizione di diritto soggettivo, che può consistere anche nella proiezione di un diritto intangibile della persona. Ne deriva che è inammissibile, ex art. 35-bis, comma 4, ord. pen., il reclamo che prospetti esclusivamente vizi motivazionali, non essendo consentita in tale sede una diversa e alternativa lettura del merito. La riammissione al lavoro successiva alla rimozione non esclude la non attualità della violazione, condizione per l’accesso al reclamo.
Il Fatto
Il Tribunale di Sorveglianza di Venezia aveva rigettato il reclamo proposto dal detenuto avverso l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Padova che, a sua volta, aveva respinto precedenti reclami per presunte plurime violazioni dei diritti fondamentali durante la detenzione.
Avverso tale provvedimento, il ricorrente proponeva ricorso per cassazione articolando sette motivi, con i quali deduceva l’erronea applicazione dell’art. 35-bis ord. pen., dell’art. 69, comma 5, ord. pen., nonché la manifesta illogicità della motivazione e il travisamento dei fatti in relazione al ritiro del computer e della chiavetta USB. Ulteriori doglianze concernevano il contenuto pregiudizievole della relazione di sintesi, descritta come lesiva della dignità personale, oltre all’omessa motivazione sull’attualità del pregiudizio.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha premesso che il reclamo giurisdizionale disciplinato dagli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), ord. pen. ha una funzione diversa dal reclamo generico, non essendo diretto alla tutela di un mero interesse all’esecuzione della pena, bensì alla verifica di uno specifico pregiudizio. Ha richiamato, sul punto, il precedente delle Sez. 1, n. 54117 del 14/06/2017, Costa, Rv. 271905 – 01.
Nel merito, il Collegio ha valutato il primo, il secondo, il quinto, il sesto e il settimo motivo come manifestamente infondati. Il Tribunale aveva correttamente evidenziato l’assenza di violazioni dei diritti fondamentali, essendo la relazione di sintesi un mero resoconto valutativo della psicologa esperta. La Corte ha inoltre ritenuto esaustiva la motivazione in ordine all’assenza di comportamenti di accanimento punitivo e discriminatorio, sottolineando che i cambi di sezione e i divieti di incontro erano disposti anche a tutela del ricorrente.
Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 35-bis, comma 4, ord. pen., poiché diretto a censurare la motivazione del provvedimento e non a dedurre una concreta violazione di legge, profilo non consentito in questa sede. Il quarto motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: il Tribunale aveva puntualmente motivato la non arbitrarietà della rimozione dal lavoro e la non attualità della violazione, requisito imprescindibile per l’accesso al reclamo.
In conclusione, la Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile in quanto le doglianze erano manifestamente infondate o tese a sollecitare una diversa ricostruzione del merito (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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