Concorso escluso per rivenditore IPTV nei reati informatici altrui (Cass. pen. Sez. 2 n. 7688 del 26.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La qualità di rivenditore finale di abbonamenti a palinsesti televisivi illegittimamente riprodotti non integra, di per sé, il concorso dell’imputato nei reati di accesso abusivo a un sistema informatico e di frode informatica, commessi da soggetti ignoti a monte della sua condotta e senza strumenti ritrovati nella sua disponibilità. L’accoglimento della tesi concorsuale postula la verifica, in sede di merito, che il rapporto tra il rivenditore e gli autori dei reati-fine abbia costituito un rafforzamento dell’altrui proposito criminoso, e non una condotta successiva di mera acquisizione e rivendita di pacchetti illegali. La sentenza di condanna è pertanto annullata con rinvio limitatamente a tali reati e alla rideterminazione della pena, rimanendo irrevocabile l’affermazione di responsabilità per la violazione della normativa sul diritto d’autore.

Il Fatto

Il Tribunale di Campobasso, con sentenza del 26 febbraio 2024, dichiarava l’imputato responsabile dei reati di cui all’art. 171-ter della legge n. 633 del 1941, di accesso abusivo a sistemi informatici e di frode informatica, per avere posseduto, duplicato e venduto a vari clienti, senza il pagamento del canone, i palinsesti televisivi di note imprese di Pay Tv. La Corte di appello di Campobasso, con la sentenza dell’11 settembre 2025, riformava parzialmente la decisione solo in punto di pena, confermando la responsabilità per tutti i capi di imputazione. L’imputato ricorreva per cassazione con tre motivi, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. La difesa censurava, in particolare, la ritenuta sussistenza del concorso nel reato di accesso abusivo e in quello di frode informatica, assumendo che egli si fosse limitato a rivendere abbonamenti pirata acquistati da terzi, i quali avevano già compiuto le operazioni illecite a monte.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha ritenuto infondato il primo motivo di ricorso, affermando la definitività della condanna per il reato di cui all’art. 171-ter della legge sul diritto d’autore. A tal fine, ha valorizzato il quadro indiziario raccolto dai giudici di merito, quale l’annuncio di vendita di abbonamenti illegali pubblicato su diverse piattaforme, i contatti con gli acquirenti e i versamenti di danaro su due account Pay Pal, con causali riferite al rinnovo di abbonamenti IPTV. Tali elementi, ha concluso la Corte, superano le censure difensive inerenti alla sola piattaforma Oblivion, la quale non era l’unico canale utilizzato per l’offerta dei servizi pirata. Il ricorso è stato, invece, accolto con riferimento ai capi B) e C).

La Corte ha osservato che la sentenza impugnata ha qualificato l’imputato come l’anello terminale di una catena che conduceva alla vendita di abbonamenti illegali, senza tuttavia rappresentare in modo adeguato quali rapporti lo legassero a coloro che, a monte, avevano effettuato le operazioni fraudolente. In particolare, mancava la prova che la sua condotta avesse contribuito, ex art. 110 cod. pen., alla commissione dei reati di accesso abusivo a un sistema informatico e di frode informatica, o che avesse rafforzato il proposito criminoso degli autori primari. La Cassazione ha evidenziato che l’attività del ricorrente poteva essere qualificata alla stregua di una mera acquisizione da terzi di pacchetti illegali, da rivendere con strumenti propri, successivamente alla consumazione dei reati-fine. In accoglimento del secondo motivo, con assorbimento del terzo, la sentenza è stata annullata con rinvio per un nuovo giudizio sui capi B) e C).

L’annullamento è stato esteso anche alla determinazione della pena, dal momento che il reato più grave era stato individuato in quello di cui al capo C), la cui sussistenza va ancora dimostrata. La Corte ha, infine, precisato che, essendo il reato di cui al capo A) considerato come unico e non soggetto a continuazione, risulta irrilevante valutare quante e quali delle condotte contestate al suo interno siano state commesse dall’imputato, certamente colpevole di vendita organizzata e non autorizzata di opere protette.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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