Motivazione per relationem e atti interruttivi della prescrizione (Cass. civ. Sez. I n. 3255 del 05.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di provvedimenti giudiziali, la motivazione per relationem a un precedente giurisprudenziale esime il giudice dallo sviluppare proprie argomentazioni giuridiche, ma il percorso argomentativo deve comunque consentire di comprendere la fattispecie concreta, l’autonomia del processo deliberativo compiuto e la riconducibilità dei fatti esaminati al principio di diritto richiamato; in difetto di tali requisiti minimi sussiste totale carenza di motivazione e nullità del provvedimento. La valutazione dell’idoneità di un atto a interrompere la prescrizione, quando non si tratti degli atti previsti espressamente dalla legge ai sensi dell’art. 2943 cod. civ., costituisce apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se immune da vizi logici ed errori giuridici. Parimenti riservato al giudice di merito è l’accertamento del contenuto ricognitivo di un atto quale riconoscimento di diritto ex art. 2944 cod. civ.
Il Fatto
Una società di informatica conveniva in giudizio l’ente previdenziale per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla mancata assegnazione degli appalti previsti da un accordo siglato nel 1982, dopo che l’istituto aveva ridotto il volume degli incarichi e bandito tredici gare senza aggiudicarne alcuna alla ricorrente.
Il convenuto eccepiva la prescrizione decennale, assumendo che l’ultimo atto interruttivo utile fosse la citazione del 1998, in un giudizio poi estinto per mancata riassunzione. Il tribunale rigettava la domanda per intervenuta prescrizione e la corte d’appello confermava, richiamando una precedente pronuncia della stessa Corte d’Appello di Roma, confermata in cassazione, relativa a un’analoga controversia tra le medesime parti. La società ricorreva per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il tema della motivazione per relationem. Il richiamo a un precedente è legittimo e esime il giudice dallo sviluppare autonome argomentazioni giuridiche, purché il percorso argomentativo consenta di comprendere la fattispecie concreta, l’autonomia del processo deliberativo e la riconducibilità dei fatti al principio richiamato. La sentenza impugnata, avendo dato conto della fattispecie e del proprio iter critico, si conforma a tali condizioni minime.
Quanto all’atto di comunicazione del 18.6.2004, la Corte rileva che il riferimento alla precedente pronuncia si proietta anche su di esso, poiché la questione era già stata scrutinata e respinta. La censura che prospetta la nullità della sentenza richiamata è infondata, essendo la sua ineccepibilità in diritto e congruenza in fatto acclarate in via definitiva dal rigetto del ricorso.
Sul secondo motivo, la Corte afferma che la valutazione dell’idoneità di un atto a interrompere la prescrizione, fuori dai casi tipici dell’art. 2943 cod. civ., è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e insindacabile in legittimità. Le censure della ricorrente sollecitano valutazioni di tipo ermeneutico, che si risolvono in un’indagine di fatto; la parte non può rimettere in discussione la ricostruzione della fattispecie operata dai giudici del merito.
Le censure relative alla delibera istitutiva della commissione e agli esiti istruttori della medesima seguono la stessa sorte. L’accertamento del contenuto ricognitivo di un atto, quale riconoscimento di diritto ex art. 2944 cod. civ., è riservato alla discrezionalità del giudice di merito. L’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di fatto decisivo, quando il fatto storico rilevante sia stato comunque preso in considerazione, ancorché la sentenza non dia conto di tutte le risultanze probatorie. Il rigetto del ricorso comporta la condanna della ricorrente alle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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