Revocazione e definizione agevolata: la motivazione non è apparente (Cass. civ. Sez. V n. 4659 del 21.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Non è affetta da motivazione apparente la sentenza che respinge la domanda di revocazione censurando il motivo con cui si è sottoposto al giudice della revocazione una richiesta di rinnovo del giudizio di merito già esaminato in appello, quando l’unico errore dedotto non riveste carattere di decisività rispetto alla ratio decidendi fondata sulla condivisione della decisione in ordine alla competenza territoriale. In tema di definizione agevolata, la potestà di negare la relativa facoltà spetta al medesimo ufficio titolare della potestà di accertamento, con ogni conseguenza sulla competenza del giudice tributario, restando irrilevanti le successive mutazioni del domicilio fiscale del contribuente. I ricorsi avverso la sentenza di reiezione della revocazione e avverso la sentenza di cui si era chiesta la revoca vanno riuniti, in applicazione analogica dell’art. 335 c.p.c.

Il Fatto

Il contribuente aveva chiesto la definizione agevolata della controversia ex legge n. 119/2018, in relazione a un’intimazione di pagamento notificatagli nel 2016, emessa in esito a una sentenza della Commissione Tributaria Provinciale che aveva rideterminato, ai sensi dell’art. 29 d.l. n. 78/2010, le imposte dovute per il 2010.

L’Agenzia delle Entrate comunicava il diniego alla definizione. Il contribuente impugnava il provvedimento davanti alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che rigettava il ricorso. Proponeva quindi ricorso per cassazione e, avverso la stessa sentenza, ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., respinto dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio. Da qui due separati ricorsi per cassazione, entrambi affidati a due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte dispone preliminarmente la riunione dei giudizi, in applicazione analogica dell’art. 335 c.p.c., richiamando la recente Cass. n. 30184/2024, ed esamina per primi i motivi rivolti contro la sentenza che ha respinto la revocazione.

Il primo motivo denuncia la nullità della sentenza per motivazione apparente. La Corte rileva che la decisione impugnata censura il motivo per aver sottoposto al giudice della revocazione una richiesta di rinnovo del merito già proposto in appello. Nessun errore effettivo è rilevato, perché il giudice ha motivato richiamando una sentenza resa tra le parti da altra sezione della stessa Corte territoriale.

L’unico errore revocatorio dedotto, relativo all’asserita anteriorità della sentenza rispetto al ricorso avverso il diniego, anche ove sussistente non riveste i caratteri della decisività: la decisione si fonda sulla condivisione della statuizione in ordine alla competenza, sulla quale non è dedotto alcun errore revocatorio. La motivazione, pertanto, non è afflitta da mera parvenza.

Il secondo motivo, che denuncia omesso esame della domanda, è rigettato per le medesime ragioni. Il rigetto del ricorso avverso la sentenza di reiezione della revocazione impone l’esame dei motivi rivolti contro la sentenza di cui si era chiesta la revoca.

Quanto al primo di questi, si deduce la violazione dell’art. 115 c.p.c. per avere il giudice deciso sulla base di scienza privata. La Corte osserva che l’istanza di riunione impone di verificare lo stato della causa, ma soprattutto che la decisione si fonda sulla competenza dell’ufficio di accertamento e sul richiamo a una sentenza pubblicata della stessa corte territoriale, resa fra le stesse parti, la cui conoscenza non deve essere veicolata dalle parti: qualsiasi giudice può motivare richiamando il contenuto di altra decisione.

Il secondo motivo denuncia omesso esame delle censure e omessa pronuncia. La Corte rileva che non si specificano i motivi asseritamente omessi e che il ricorrente parte dall’erroneo presupposto che la sentenza invochi l’autorità della decisione sull’intimazione. In realtà essa condivide le motivazioni in ordine alla competenza territoriale dell’ufficio che deve accertare l’imposta, individuando nel medesimo ufficio quello investito della potestà di negare la definizione agevolata, ed escludendo la rilevanza delle mutazioni del domicilio fiscale successive al radicarsi della potestà di accertamento. Entrambi i ricorsi sono respinti, con condanna alle spese e obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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