Avviso di liquidazione e imposta di registro principale: onere del notaio (Cass. civ. Sez. V n. 14913 del 28.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta di registro, è principale l’imposta applicata al momento della registrazione e quella richiesta dall’ufficio se diretta a correggere errori od omissioni effettuati in sede di autoliquidazione, anche mediante presentazione telematica della richiesta di registrazione. È suppletiva l’imposta applicata successivamente se diretta a correggere errori od omissioni dell’ufficio; è complementare quella applicata in ogni altro caso. Ne deriva che, quando l’ufficio liquida l’imposta dovuta in luogo di quella autoliquidata dal notaio rogante senza compiere controlli extratestuali, correttamente emana un avviso di liquidazione, e non un avviso di accertamento, notificandolo al notaio, che risponde in via solidale con i contraenti, e non alle parti contraenti. La motivazione dell’avviso è congrua quando rende comprensibile il presupposto della ripresa, senza che debba anticipare le difese che il contribuente svolgerà solo in sede contenziosa.
Il Fatto
Un notaio impugnava l’avviso di liquidazione con cui l’ufficio aveva determinato l’imposta di registro relativa a un aumento di capitale sociale eseguito mediante conferimento di terreni agricoli. L’ufficio aveva applicato l’aliquota proporzionale del 12% sul valore dei terreni, mentre il notaio aveva versato l’imposta nella misura fissa in sede di autoliquidazione. Il ricorrente sosteneva che l’ufficio avrebbe dovuto dedurre dalla base imponibile l’importo dell’ipoteca gravante sui terreni.
La CTP di Genova accoglieva il ricorso, qualificando l’imposta come suppletiva e rilevando la carenza di motivazione. La CTR Liguria rigettava l’appello dell’ufficio, confermando che si trattava di imposta suppletiva e che l’avviso era nullo per difetto di motivazione. L’Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione con due motivi; l’intimato non svolgeva difese.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie entrambi i motivi. Sul primo, richiamando il primo comma dell’art. 42 del d.P.R. n. 131/1986, rileva che il legislatore distingue l’imposta principale, quella suppletiva e quella complementare in base al momento e alla funzione della ripresa. Nel caso concreto l’ufficio non aveva svolto controlli extratestuali: si era limitato a liquidare l’imposta dovuta in luogo di quella versata al momento della registrazione. Si tratta dunque di imposta principale.
Da qui la correttezza dell’avviso di liquidazione in luogo dell’avviso di accertamento, in applicazione del combinato disposto degli artt. 42 del d.P.R. n. 131/1986 e 3-ter del d.lgs. n. 463/1997. La Corte ribadisce che il notaio risponde in via solidale con i contraenti, salvo rivalsa, unicamente per l’imposta principale, identificata in quella risultante dal controllo dell’autoliquidazione o da elementi desumibili dall’atto con immediatezza, senza necessità di accertamenti fattuali o extratestuali né di valutazioni giuridico-interpretative, richiamando Cass., Sez. V, n. 15450 del 07.06.2019 e Cass., Sez. V, n. 15998 del 09.06.2021. Ne segue la legittimità della notifica al notaio rogante.
Sul secondo motivo, la Corte esclude il dedotto difetto di motivazione. Il presupposto della ripresa era l’errata applicazione dell’imposta nella misura fissa, nonostante l’atto contenesse un aumento di capitale con conferimento di immobili, da tassarsi con le aliquote proporzionali ai sensi dell’art. 4, lett. a), n. 1, Tariffa allegata al d.P.R. n. 131/1986. Il riconoscimento o meno dell’ipoteca costituiva un fatto irrilevante, valorizzato solo in sede contenziosa per contrastare la pretesa del contribuente.
La Corte richiama quindi il principio per cui il controllo dell’amministrazione sulla regolarità dell’autoliquidazione e del versamento telematico da parte dei soggetti di cui all’art. 10, lett. b), del d.P.R. n. 131/1986, tra cui i notai, ha natura anche sostanziale e prescinde dalla natura principale o complementare dell’imposta (Cass., Sez. V, n. 13626 del 30.05.2018). L’avviso è pertanto congruo.
Il ricorso è accolto, la sentenza impugnata cassata e, decidendo nel merito, il ricorso originario del contribuente è rigettato. Le spese dei gradi di merito sono compensate; quelle del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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