Impugnabilità di ruolo e cartella non notificati e onere di allegazione del (Cass. civ. Sez. V n. 10959 del 23.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche mediante ruolo, l’art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, convertito dalla legge n. 215 del 2021, si applica ai processi pendenti, perché specifica e concretizza l’interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata. L’impugnazione diretta del ruolo e della cartella che si assumono invalidamente notificati è ammessa nei soli casi in cui il debitore dimostri che dall’iscrizione a ruolo può derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per la riscossione di somme dovute da soggetti pubblici o per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. L’estratto di ruolo non è impugnabile, perché è mero elaborato informatico che non contiene alcuna pretesa impositiva. L’interesse ad agire ha natura dinamica e può essere allegato anche nel giudizio di legittimità, mediante deposito documentale ex art. 372 cod. proc. civ.

Il Fatto

La società contribuente ha impugnato l’estratto di ruolo e la cartella di pagamento emessi per Irap, Ires e Iva, dolendosi, tra l’altro, dell’inesistenza del ruolo, dell’illegittimità dell’iscrizione e della mancanza di validazione ed esecutività. Il ricorso è stato respinto in primo grado e l’appello è stato rigettato dalla Commissione tributaria regionale.

Avverso tale pronuncia la società ha proposto ricorso per cassazione con dieci motivi, lamentando, in sintesi, l’omessa notificazione del titolo esecutivo, la mancata indicazione del soggetto notificatore, l’omessa produzione della matrice e della relata, la non conformità delle copie agli originali e la contestata valenza probatoria del documento prodotto dall’agente della riscossione.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal principio iura novit curia di cui all’art. 113, comma 1, cod. proc. civ.: il giudice può assegnare ai fatti una qualificazione giuridica diversa da quella prospettata dalle parti, purché i fatti necessari al perfezionamento della fattispecie coincidano con quelli dedotti. Resta fermo il limite dell’art. 112 cod. proc. civ., che vieta di porre a base della decisione fatti non oggetto di puntuale allegazione o contestazione.

La Corte richiama l’arresto delle Sezioni Unite n. 26283 del 2022, che ha affermato l’applicabilità ai processi pendenti dell’art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973. La norma stabilisce che l’estratto di ruolo non è impugnabile e che il ruolo e la cartella invalidamente notificati sono suscettibili di impugnazione diretta solo se il debitore dimostra il pregiudizio qualificato ivi previsto.

La prima disposizione è ricognitiva della natura dell’estratto di ruolo, mero elaborato informatico privo di pretesa impositiva. L’atto che si impugna resta l’atto impositivo o riscossivo menzionato nell’estratto. La seconda disposizione non è retroattiva, perché non incide sul novero degli atti impugnabili, ma plasma l’interesse ad agire, condizione dell’azione di natura dinamica, che può assumere configurazione diversa fino al momento della decisione.

Da qui la conseguenza: l’interesse deve essere dimostrato e la dimostrazione può essere data anche nei giudizi pendenti, mediante tempestiva rimessione nei termini o deposito documentale ex art. 372 cod. proc. civ. Nel caso concreto, la società contribuente non ha dimostrato l’interesse ad agire, presupposto dell’impugnabilità dell’estratto di ruolo.

La Corte cassa quindi senza rinvio la sentenza impugnata e, pronunciando sul ricorso, dichiara inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado. Compensa le spese dei giudizi di merito, tenuto conto dello jus superveniens e del recente arresto delle Sezioni Unite, e nulla statuisce sulle spese di legittimità, non avendo l’Amministrazione intimata svolto difese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *