Motivazione rafforzata sulla pena solo se ci si discosta dal minimo edittale (Cass. pen. Sez. VII n. 3650 del 28.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di motivazione rafforzata in ordine alla determinazione della pena sussiste solo quando la pena irrogata si discosti significativamente dal minimo edittale. Quando invece il giudice di merito irroga una pena al di sotto della media, è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. Ne consegue che il ricorso per cassazione che deduca vizio di motivazione sul punto è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile. Le carenze originarie del ricorso non possono essere sanate, ex post, mediante integrazioni o precisazioni contenute in una memoria difensiva tempestivamente depositata, poiché nessuna fonte di integrazione successiva è idonea a rimediare alla non corretta impostazione iniziale delle doglianze.
Il Fatto
Due ricorrenti impugnano la sentenza della Corte di Appello di Bari che, riformando parzialmente la pronuncia del GIP presso il Tribunale di Bari resa all’esito di giudizio abbreviato, ha rideterminato la pena loro irrogata per associazione per delinquere e furto in abitazione aggravato.
Il giudice di primo grado aveva riconosciuto la penale responsabilità degli imputati, applicato le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza con la contestata recidiva e ritenuto il vincolo della continuazione con un reato già giudicato con sentenza irrevocabile. Entrambi i ricorrenti deducono davanti alla Cassazione un unico motivo, incentrato sul vizio di motivazione relativo alla determinazione del trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta preliminarmente il contenuto della memoria depositata dalla difesa di uno dei ricorrenti, che ha insistito per l’ammissibilità dell’impugnazione. Il Collegio rileva che tale scritto non ha sviluppato argomentazioni idonee a mettere in luce l’originaria ammissibilità del ricorso, né i suoi contenuti possono porre rimedio, ex post, alle ragioni di inammissibilità dell’impugnativa.
Il principio enunciato è netto: nessuna fonte di integrazione successiva delle carenze del ricorso è idonea a rimediare alla non corretta, iniziale impostazione delle doglianze. A sostegno la Corte richiama un orientamento consolidato, citando Sez. 2, n. 34216 del 29/04/2014, Sez. 6, n. 47414 del 30/10/2008 e Sez. 6, n. 8596 del 21/12/2000.
Nel merito, il Collegio esamina il comune motivo dei ricorrenti, concernente il vizio di motivazione sulla determinazione della pena, e lo ritiene manifestamente infondato. La regola di diritto affermata è che l’obbligo di motivazione rafforzata sussiste soltanto allorché la pena si discosti significativamente dal minimo edittale.
Nel caso in cui venga invece irrogata una pena al di sotto della media, è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. La Corte rileva che tale criterio è stato espressamente richiamato dalla Corte di appello nella sentenza impugnata, con ciò esaurendo l’onere motivazionale sul punto.
Il Collegio conforta la conclusione con un ulteriore, articolato richiamo giurisprudenziale — Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013 e Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009 — e dichiara i ricorsi inammissibili. Segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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