Inammissibile il ricorso aspecifico che reitera i motivi d’appello già disattesi (Cass. pen. Sez. VII n. 3640 del 28.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si risolvano nella pedissequa reiterazione delle doglianze già proposte in appello e puntualmente disattese dal giudice di merito. In tal caso le censure sono apparenti e non assolvono la tipica funzione di critica argomentata avverso la sentenza impugnata. I motivi sono inammissibili non solo quando siano intrinsecamente indeterminati, ma anche quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento censurato, perché l’atto di impugnazione non può ignorare tali ragioni. Il giudice che nega le circostanze attenuanti generiche non deve prendere in esame tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti o rilevabili, potendo limitarsi a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
Il Fatto
La ricorrente è stata ritenuta responsabile, in primo grado, del delitto di spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate. La Corte di Appello di Salerno, con sentenza del 13.05.2024, ha confermato la pronuncia di condanna.
Avverso tale decisione la condannata ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo con cui denuncia l’inosservanza della legge penale e la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine all’omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il motivo è fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito. Tali censure devono considerarsi non specifiche ma soltanto apparenti, perché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso.
La Suprema Corte richiama sul punto un consolidato orientamento di legittimità (Sez. 2 n. 42046 del 2019; Sez. 3 n. 44882 del 2014; Sez. 6 n. 20377 del 2009). Il ricorso è inoltre aspecifico perché la ricorrente ha omesso di adeguarsi all’attuale disposto dell’art. 581 cod. proc. pen., seguendo un proprio approccio critico senza esplicitare il ragionamento su cui fondava le censure alla decisione impugnata.
Viene ribadito il principio delle Sezioni Unite n. 8825 del 2016, secondo cui i motivi di ricorso sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma anche quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato. La ragione di tale correlazione risiede nel fatto che l’atto di impugnazione non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato.
Quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, il ricorso è inammissibile anche perché manifestamente infondato: la Corte di appello ha adeguatamente motivato facendo riferimento agli indici di natura personale e fattuale che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore. Il giudice, nel negare le attenuanti generiche, non deve necessariamente considerare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, potendo limitarsi a quelli ritenuti decisivi o rilevanti (Sez. 3 n. 28535 del 2014; Sez. 6 n. 34364 del 2010).
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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