Notifica delle cartelle e motivazione per relationem: cassata la CTR (Cass. civ. Sez. V n. 18670 del 08.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, la motivazione apparente si configura solo quando l’apparato argomentativo, pur graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, restando estraneo al sindacato di legittimità il mero difetto di sufficienza della motivazione. La sentenza d’appello può essere motivata per relationem, mediante rinvio alla decisione di primo grado, purché il giudice del gravame dia conto, sia pure sinteticamente, delle ragioni della conferma in rapporto ai motivi di impugnazione o dell’identità delle questioni, sì che dal testo di entrambe le pronunce emerga un percorso argomentativo esaustivo e coerente. In tema di riscossione, qualora l’ufficiale postale non abbia riportato, nella relata, il numero di raccomandata corrispondente alla comunicazione di avvenuta notifica, non è possibile controllare l’effettivo compimento dell’adempimento sulla base della documentazione prodotta, con rinvio al giudice del merito per il riesame del quadro probatorio.

Il Fatto

Il contribuente impugnava un’intimazione di pagamento notificatagli nel 2018 e le nove cartelle di pagamento sottostanti, che assumeva mai notificate. La Commissione tributaria provinciale dichiarava il difetto di giurisdizione per tre cartelle relative a contributi previdenziali, la cessazione della materia del contendere per due cartelle di importo inferiore a mille euro e rigettava il ricorso quanto alle quattro cartelle residue.

La Commissione tributaria regionale respingeva l’appello, confermando il vaglio di primo grado e ritenendo perfezionati gli iter notificatori, per una parte, mediante consegna a persona abilitata e, per l’altra, mediante deposito presso la casa comunale. Il contribuente ricorreva per cassazione con sei motivi; l’agente della riscossione resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava la nullità della sentenza per motivazione solo apparente, avendo la CTR richiamato acriticamente la pronuncia di primo grado. La Corte, riqualificata la doglianza sotto l’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la ritiene infondata. Ricorda che la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. operata dall’art. 54 del d.l. n. 83/2012, convertito in legge n. 134/2012, ha ridotto al minimo costituzionale il sindacato sulla motivazione, rilevando solo la sua mancanza assoluta, l’apparenza, il contrasto irriducibile tra affermazioni o l’incomprensibilità obiettiva.

Nel caso concreto la parte motiva della sentenza impugnata indica le quattro cartelle controverse, conferma il valido perfezionamento degli iter notificatori e richiama l’art. 26 d.P.R. n. 602/1973: il percorso non è tamquam non esset e rispetta il minimo costituzionale. La CTR ha inoltre riportato i motivi d’appello nella parte espositiva.

Il secondo motivo, sulla violazione degli artt. 116 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., è inammissibile per la parte relativa alle cartelle coperte dal difetto di giurisdizione e da cessazione della materia del contendere. Per le quattro cartelle residue, la Corte osserva che il ricorrente contesta il mancato invio della comunicazione di avvenuta notifica. La censura coglie nel segno: la relata è sottoscritta nella parte relativa all’invio, ma l’ufficiale postale non ha indicato il numero di raccomandata, rendendo impossibile il controllo dell’adempimento, con rinvio al giudice del merito per il riesame del quadro probatorio.

Il terzo motivo denuncia l’omessa pronuncia sulla nullità della notifica delle intimazioni prodromiche del 2009 e sulla relativa interruzione della prescrizione, nonché l’assenza di risposta sulla mancanza di firma del consegnatario. La Corte accoglie la censura, riservando al giudice del rinvio i relativi accertamenti. Restano assorbiti il quarto motivo, sull’applicabilità della prescrizione quinquennale in materia sanzionatoria ex art. 20, comma 3, legge n. 472/1997, ed è infondato il quinto, poiché la motivazione per relationem è ammissibile quando il giudice dia conto delle ragioni della conferma ed espone l’applicazione del termine decennale. Infondato è anche il sesto, relativo all’art. 59 legge n. 69/2009, identificando la natura dei crediti la giurisdizione competente.

La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, sezione staccata di Brescia, in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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