Motivazione per relationem nulla se non autosufficiente nel processo tributario (Cass. civ. Sez. V n. 10697 del 23.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario la sentenza di appello motivata “per relationem” alla decisione di primo grado è nulla per motivazione apparente ove la laconicità del rinvio non consenta di appurare che il giudice del gravame sia pervenuto alla condivisione della decisione impugnata attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di appello. Il rinvio è legittimo solo se riproduce i contenuti mutuati e li rende oggetto di autonoma valutazione critica, così da consentire il controllo sulla compatibilità logico-giuridica della decisione. Il mero richiamo alla fonte, senza indicazione delle ragioni del dispositivo, integra la violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. La nullità della notificazione dell’avviso di accertamento, dedotta dalla contribuente, è sanata dalla tempestiva impugnazione dell’atto impositivo.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate emetteva nei confronti di una società due avvisi di accertamento per maggiori ricavi Ires, Irap, Iva e addizionali relativamente agli anni di imposta 2004 e 2005. La società impugnava gli atti dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, che riuniva i ricorsi e li accoglieva parzialmente, ordinando all’Ufficio la rideterminazione della pretesa in ragione della legislazione di favore prevista per i territori colpiti dal sisma dell’ottobre 2002, dei costi sostenuti e dei versamenti corrisposti.
Avverso tale decisione proponeva appello l’Ufficio. La Commissione tributaria regionale rigettava il gravame erariale. L’Agenzia delle entrate ricorreva allora per cassazione con quattro motivi, mentre la società resisteva con controricorso, sollevando a sua volta eccezioni di inammissibilità del ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina in via preliminare le eccezioni della controricorrente. Quella relativa alla mancata indicazione, nella vocatio in ius del ricorso, della persona fisica titolare della legale rappresentanza della società è infondata. Richiamando la pronuncia della Sez. III n. 19327 del 2023, la Corte ricorda che non è necessaria la precisa indicazione del titolare dell’organo dell’ente convenuto, bastando un’indicazione generica o il riferimento al legale rappresentante pro tempore. La citazione resta valida se dalla imprecisa indicazione non deriva incertezza sull’identificazione dell’ente: nella specie l’intimata è correttamente identificata nella società, già parte nei gradi di merito, e il ricorso è notificato presso il difensore domiciliatario.
Quanto all’eccezione di nullità del processo per difetto di legittimazione della socia a ricevere la notificazione dell’avviso di accertamento, essa si risolve nella denuncia di un vizio dell’atto impositivo, non rilevabile d’ufficio in sede di legittimità e non fatto oggetto di ricorso incidentale. In ogni caso la eventuale nullità della notificazione risulterebbe sanata dalla tempestiva impugnazione proposta dalla società.
Nel merito, il primo motivo — diretto a censurare la nullità della sentenza per motivazione apparente — si sottrae alle censure di inammissibilità e risulta fondato, con efficacia assorbente rispetto ai restanti motivi. La Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui il vizio ricorre quando il giudice ometta di indicare gli elementi del proprio convincimento o li indichi senza approfondita disamina logica e giuridica, rendendo impossibile ogni controllo (Cass. VI-5 n. 9105 del 2017), con conseguente difetto del c.d. minimo costituzionale (Cass. Sez. Un. n. 8053 del 2014, seguita da Cass. VI-5 n. 5209 del 2018).
La motivazione per relationem è legittima solo se riproduce i contenuti mutuati rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica (Cass. Sez. Un. n. 14815 del 2008). Nel caso di specie la sentenza d’appello si è limitata a un mero rinvio alle conclusioni della Commissione provinciale, richiamando a sostegno un parere della Corte dei Conti del Molise del 2010 di cui non ha neppure riportato il contenuto. La decisione è quindi meramente apparente, poiché non rende percepibili le ragioni del decidere e non consente alcun effettivo controllo sull’iter logico seguito.
Il ricorso è pertanto accolto, la sentenza cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione, per nuovo e motivato esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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