Attribuzione della rendita catastale agli edifici di culto anche ai soli fini inventariali (Cass. civ. Sez. 5 n. 18311 del 06.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rendita catastale non costituisce un tributo né un presupposto d’imposta, ma un valore tecnico-estimativo funzionale all’inventariazione del patrimonio immobiliare. Ne consegue che l’attribuzione della rendita a un edificio destinato esclusivamente al culto non incide sull’esenzione fiscale, la quale deriva dalla destinazione oggettiva del bene e non dalla sua iscrizione in catasto. Se è vero che per i fabbricati adibiti al culto non sussiste l’obbligo di dichiarazione in catasto, nel caso in cui il proprietario richieda volontariamente l’accatastamento o una variazione catastale, l’immobile deve essere necessariamente censito secondo le regole generali, con attribuzione di una rendita anche a soli fini statistico-inventariali. La stima diretta di cui all’art. 30 d.P.R. n. 1142/1949 trova applicazione anche per gli edifici di culto, non essendo essi ricompresi nell’elenco delle unità iscrivibili senza rendita di cui all’art. 3 d.m. n. 28/1998, disposizione speciale non suscettibile di applicazione analogica.
Il Fatto
La Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova impugnava due dinieghi di autotutela e un avviso di accertamento catastale, con cui l’Agenzia delle Entrate aveva attribuito una rendita di euro 36.670,50 a un edificio destinato esclusivamente al culto. La contribuente aveva presentato dichiarazioni DOCFA sia prima del 2011 sia dopo i lavori edilizi del 2014, proponendo una rendita pari a zero, poi rettificata dall’Ufficio. La Commissione Tributaria Provinciale rigettava i ricorsi e la Commissione Tributaria Regionale delle Marche, previa riunione degli appelli, confermava la decisione, ritenendo legittima l’attribuzione della rendita con il criterio della stima diretta.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha innanzitutto disatteso l’istanza di trattazione in pubblica udienza, richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 14437 del 2018 secondo cui il collegio può escludere la ricorrenza dei presupposti per la pubblica udienza in ragione del carattere consolidato dei principi di diritto da applicare. Ha poi esaminato preliminarmente i motivi attinenti alla validità della sentenza, rigettando la censura di motivazione apparente, poiché la CTR aveva esposto chiaramente l’iter logico-giuridico seguito, e quella di omessa pronuncia, trattandosi di un rigetto implicito del motivo di appello.
Nel merito, la Corte ha dato continuità all’indirizzo inaugurato con la sentenza n. 20537 del 2016 e confermato dalla recente Cass. n. 29823 del 2024. Ha chiarito che, sebbene gli edifici destinati al culto siano esentati dall’obbligo di dichiarazione in catasto ai sensi dell’art. 6, comma 3, lett. c, r.d.l. n. 652/1939 e non siano classificabili per la singolarità delle loro caratteristiche ai sensi dell’art. 8 d.P.R. n. 1142/1949, l’eventuale iscrizione volontaria determina l’applicazione delle regole ordinarie. L’art. 30 d.P.R. n. 1142/1949 prevede infatti che per tali immobili la rendita si accerti ugualmente con stima diretta.
La Corte ha escluso qualsiasi contrasto con l’art. 36 d.P.R. n. 917/1986 – che considera non produttive di reddito le unità destinate al culto – evidenziando la dicotomia tra reddito e rendita: l’esenzione riguarda il presupposto delle imposte dirette, mentre la rendita catastale assolve una funzione tecnico-inventariale. Ha inoltre ritenuto irrilevanti le circolari Agenzia del Territorio n. 6/2012 e le istruzioni del 1941, operando su piani diversi dalla disciplina normativa primaria. Ha infine dichiarato inammissibile il motivo concernente la discriminazione rispetto agli edifici di culto cattolici, per novità della questione, e ha rigettato il ricorso.
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Nota della Redazione
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