L’impugnabilità della comunicazione di avvenuta compensazione del rimborso IVA (Cass. civ. Sez. 5 n. 8457 del 04.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La comunicazione con cui l’agente della riscossione dà notizia al contribuente dell’avvenuta compensazione del credito IVA richiesto a rimborso con pregresse pendenze è atto autonomamente impugnabile, ex art. 100 cod. proc. civ., ove costituisca la prima comunicazione con cui si palesi l’esistenza di un atto tributario di natura provvedimentale di cui il contribuente dimostri, anche in via presuntiva, di non aver avuto notizia. L’elenco degli atti impugnabili di cui all’art. 19 d.lgs. n. 546/1992 non costituisce numero chiuso: l’impugnazione è ammessa sia per gli atti a natura provvedimentale, capaci di modificare unilateralmente le situazioni giuridiche del contribuente, sia per gli atti che, pur privi di tale natura, rappresentino il primo atto notificato o comunque conosciuto che riveli un atto presupposto non formalmente comunicato.
Il Fatto
La società contribuente presentava istanza di rimborso IVA per l’anno d’imposta 2009. L’amministrazione finanziaria, dopo una prima sospensione, revocava la sospensione e autorizzava l’agente della riscossione a procedere al rimborso e alle compensazioni con i debiti erariali presenti. Solo in occasione del rigetto di una successiva istanza di rateizzazione, comunicato a mezzo PEC, alla società veniva data notizia che il rimborso risultava “già erogato tramite conto fiscale ed utilizzato a copertura delle precedenti pendenze”.
La contribuente impugnava tale comunicazione dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, che accoglieva il ricorso. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado rigettava l’appello dell’Agenzia delle entrate, ritenendo l’atto impugnabile ai sensi dell’art. 19 d.lgs. n. 546/1992. L’Agenzia proponeva ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso per carenza di interesse, in quanto la sentenza impugnata si era già pronunciata sull’eccezione di inammissibilità del ricorso originario, affermando l’impugnabilità della comunicazione. Sul punto, la decisione dei giudici di merito è comunque espressamente richiamata nel motivo di ricorso e quindi non vi è alcuna omissione di pronuncia.
Quanto al secondo motivo, relativo alla violazione dell’art. 19 d.lgs. n. 546/1992, la Corte lo reputa infondato. Richiamato il proprio consolidato orientamento, rammenta che sono impugnabili gli atti di natura provvedimentale, capaci di incidere autoritativamente sulle situazioni giuridiche del contribuente, mentre non lo sono gli atti meramente informativi. L’impugnazione è però ammessa anche per questi ultimi qualora costituiscano la prima comunicazione di esistenza di un atto tributario provvedimentale non formalmente comunicato, di cui il contribuente dimostri di non aver avuto notizia.
Nel caso di specie, la Corte osserva che la comunicazione del 31 ottobre 2018 non era meramente ripetitiva di circostanze già note: la società aveva avuto notizia della revoca della sospensione e dell’autorizzazione alla compensazione, ma non anche dell’effettivo utilizzo del credito in compensazione. Solo con tale comunicazione la società è venuta a conoscenza della lesione della propria pretesa restitutoria. La Corte valorizza inoltre il disconoscimento del credito manifestato dall’ufficio in forma non autoritativa, in risposta a una richiesta di informazioni, che radica un interesse attuale e specifico del contribuente a impugnare. Il ricorso è rigettato e le spese compensate.
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Nota della Redazione
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