Motivazione per relationem nulla se non esamina i motivi d’appello (Cass. civ. Sez. V n. 4586 del 21.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di processo tributario, è nulla, per violazione degli artt. 36 e 61 d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza della Commissione tributaria regionale che si limiti a motivare per relationem alla pronuncia di primo grado mediante la mera adesione ad essa, senza illustrare le critiche mosse dall’appellante e le considerazioni che hanno indotto a disattenderle. Una condivisione meramente «di stile», priva dell’esame e della valutazione dell’infondatezza dei motivi di gravame, non consente di individuare il thema decidendum e le ragioni poste a fondamento del dispositivo, impedendo il controllo di legittimità. Ne consegue la cassazione con rinvio della decisione impugnata.

Il Fatto

La società contribuente impugnava due intimazioni di pagamento emesse dall’agente della riscossione ai fini IVA e imposte dirette per gli anni 1999/2000 e per le ritenute dell’anno 2007, unitamente alle cartelle, ai ruoli e agli atti impositivi, svolgendo venti censure per difetto di notifica, di sottoscrizione e di motivazione. La CTP rigettava il ricorso; la CTR confermava la decisione di primo grado, accertando la tardività del ricorso, proposto oltre il termine decadenziale di sessanta giorni dal perfezionamento della notifica.

La società proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a sedici motivi, cui resisteva la società di riscossione con controricorso. La questione decisiva attiene alla legittimità della motivazione con cui la CTR, aderendo per relationem alla sentenza di primo grado, aveva confermato la declaratoria di tardività.

La Motivazione della Corte

La Corte antepone, per ragioni di pregiudizialità logico-giuridica, l’esame del quinto motivo, ritenendolo fondato. La ricorrente lamentava l’impossibilità di riconoscere dalla lettura della sentenza impugnata gli elementi assunti a supporto dell’accertato perfezionamento della notifica, essendosi il collegio d’appello limitato a un mero rinvio per relationem alla sentenza di primo grado.

Il giudice di legittimità richiama il costante orientamento secondo cui, in tema di processo tributario, è nulla, per violazione degli artt. 36 e 61 d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza della CTR completamente carente dell’illustrazione delle critiche mosse dall’appellante e delle considerazioni che hanno indotto a disattenderle, e che si sia limitata a motivare per relationem alla sentenza impugnata mediante mera adesione. In tal modo resta impossibile l’individuazione del thema decidendum e delle ragioni del dispositivo, né può ritenersi che la condivisione sia stata raggiunta attraverso l’esame e la valutazione dell’infondatezza dei motivi di gravame.

A sostegno la Corte richiama numerosi precedenti, tra cui Cass. sez. 5 n. 30916 del 2019, Cass. sez. 5 n. 8834 del 2019, Cass. sez. 5 n. 5906 del 2019 e Cass. sez. 6-5 n. 9745 del 2017, oltre a Cass. sez. 5 n. 28571 del 2020.

Nel caso concreto la CTR si è di fatto limitata a dichiarare «condivisibile» la sentenza di primo grado sull’affermazione della tardività del ricorso, senza nulla argomentare in ordine ai dedotti vizi di notifica e alla ritualità del procedimento di notificazione contestato dalla ricorrente. Tale laconicità evidenzia una mera ed acritica adesione alla pronuncia impugnata, peraltro neanche esplicitata nel suo fondamento logico-giuridico, configurabile come inidoneo rinvio per relationem e, in altri termini, come condivisione «di stile», che non permette di comprendere le ragioni che la giustificano.

Gli altri quindici motivi restano assorbiti. La sentenza è pertanto cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, Palermo, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del processo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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