Notifica diretta della cartella esattoriale e onere probatorio del concessionario (Cass. civ. Sez. V n. 15253 del 07.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella di pagamento può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Si tratta di una modalità alternativa rispetto a quella di competenza dei soggetti indicati nella prima parte dell’art. 26, comma 1, d.P.R. n. 602 del 1973, integralmente affidata al concessionario e all’ufficiale postale. In tal caso la notifica si perfeziona alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessità di redigere un’apposita relata di notifica, trovando applicazione le norme del regolamento postale sugli invii raccomandati e non quelle sulla notifica a mezzo posta ex legge n. 890 del 1982. Ai fini della prova del perfezionamento non è necessaria la produzione in giudizio dell’originale o della copia autentica della cartella, essendo sufficiente la matrice o l’estratto di ruolo, che ne è l’equipollente.
Il Fatto
Il contribuente impugna un avviso di intimazione e la presupposta cartella di pagamento, relativi a Irpef di un anno di imposta risalente, deducendo l’omessa o irregolare notifica della cartella stessa. La Commissione tributaria provinciale accoglie in parte il ricorso; la Commissione tributaria regionale, in riforma, accoglie l’appello del concessionario della riscossione, rilevando che la notifica era avvenuta a mezzo posta a mani del destinatario e che non occorreva produrre in giudizio la copia della cartella. Il contribuente propone ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, che denuncia violazione di legge e carenza di motivazione, è inammissibile per ragioni concorrenti. Il mezzo è formulato in modo promiscuo, sovrapponendo vizi eterogenei riferibili a ipotesi incompatibili: la violazione di norme di diritto presuppone accertati gli elementi del fatto, mentre il vizio di motivazione quegli elementi intende rimettere in discussione. Nel caso concreto non è descritta la notificazione né sono enucleabili le disposizioni asseritamente violate.
Il motivo viola inoltre l’art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c. La Corte ribadisce che il principio di autosufficienza del ricorso non va interpretato in modo formalistico, anche alla luce di Cass., S.U., n. 8950/2022 e del criterio di proporzionalità desumibile dall’art. 6, par. 1, CEDU. Tuttavia, a fronte della statuizione sull’avvenuta notificazione diretta mediante raccomandata, la mancata descrizione delle modalità della notifica e l’assenza della trascrizione della relata impediscono l’effettiva comprensione della fattispecie.
Nel merito la Corte conferma la correttezza dei richiami della CTR. In tema di riscossione, la notifica della cartella può avvenire mediante invio diretto di raccomandata con avviso di ricevimento; essa si perfeziona alla data indicata nell’avviso sottoscritto dal ricevente, senza relata, applicandosi il regolamento postale e non la legge n. 890 del 1982. La Corte richiama l’orientamento consolidato (Cass. n. 35822/2023, Cass. n. 29710/2018) e osserva che la notificazione diretta resta una facoltà dell’agente della riscossione, avendo Corte cost. n. 175 del 2018 dichiarato non fondata la relativa questione di legittimità costituzionale.
Il secondo motivo è parimenti inammissibile. Le censure sulla necessità della raccomandata informativa nei casi di consegna a terzi o di irreperibilità relativa sono astratte, perché non si confrontano con l’accertamento della consegna a mani del destinatario. Quanto all’onere di produrre la copia della cartella, la Corte ribadisce che è sufficiente la matrice o la copia con la relazione di notifica, essendo l’estratto di ruolo l’equipollente della matrice, contenente gli elementi essenziali per identificare il debitore e la pretesa creditoria (Cass. n. 11826/2022; Cass. n. 20769/2021). Tale obbligo non deriva dall’art. 26, comma 4, d.P.R. n. 602 del 1973, che prevede la conservazione di copia a fini amministrativi.
Il terzo motivo è infondato: per il principio di specialità dell’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, nel grado di appello tributario non opera la preclusione dell’art. 345, terzo comma, c.p.c., essendo la materia regolata dall’art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, che consente la libera produzione di nuovi documenti. Il quarto motivo è inammissibile per le stesse ragioni del primo. Il ricorso è respinto, con atto sui presupposti del contributo unificato.
Nota della Redazione
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