Rinuncia al ricorso e al controricorso: nessun contributo unificato aggiuntivo (Cass. civ. Sez. I n. 4591 del 21.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazioni, la rinuncia al ricorso per cassazione, accettata dalla controparte che a sua volta rinunci al controricorso, determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ.. L’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione. L’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato opera nei soli casi tipici del rigetto dell’impugnazione, della sua declaratoria di inammissibilità o di improcedibilità. Trattandosi di misura eccezionale, a carattere sanzionatorio, essa è di stretta interpretazione e non è suscettibile di applicazione estensiva o analogica.

Il Fatto

Uno studio commerciale proponeva ricorso per cassazione avverso il decreto con cui il Tribunale di Ancona, in sede di opposizione allo stato passivo ex art. 98 legge fallimentare, aveva respinto la propria istanza di ammissione al passivo del fallimento di una casa di cura privata. La curatela resisteva con controricorso, chiedendo la conferma del provvedimento impugnato. Il ricorso veniva assegnato alla trattazione in camera di consiglio.

Nelle more del giudizio le parti raggiungevano un accordo transattivo e convenivano di rinunciare, rispettivamente, al ricorso e al controricorso. Lo studio depositava quindi atto di rinuncia al ricorso; la curatela depositava a sua volta atto di rinuncia al controricorso, che la ricorrente accettava nelle forme di legge. La causa giungeva così alla camera di consiglio per la declaratoria di estinzione.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva che la rinuncia al ricorso principale è stata ritualmente depositata e che la curatela ha parimenti rinunciato al controricorso, con accettazione della controparte. Ricorrono quindi i presupposti dell’estinzione del giudizio per rinuncia, secondo la disciplina dell’art. 390 cod. proc. civ., che governa l’ipotesi in esame.

Il collegio si sofferma poi sul profilo del contributo unificato, che costituisce l’unico passaggio di effettivo interesse sistematico. Viene richiamato il principio secondo cui l’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Tale previsione non opera però in caso di rinuncia al ricorso per cassazione. La misura, osserva la Corte, si applica ai soli casi tipici del rigetto dell’impugnazione, della declaratoria di inammissibilità o di improcedibilità. Essa ha natura eccezionale e, sotto il profilo funzionale, lato sensu sanzionatoria: ne deriva che è di stretta interpretazione e non tollera applicazioni estensive o analogiche.

A sostegno di questa lettura il collegio richiama i precedenti Cass., sez. 6-1, 12/11/2015, n. 23175 e Cass., sez. 6-1, 18/07/2018, n. 19071, che avevano già escluso l’obbligo del secondo versamento nella medesima ipotesi. La rinuncia al ricorso, pur collocandosi nel perimetro delle impugnazioni, resta dunque estranea al perimetro applicativo della norma. Il giudizio è pertanto dichiarato estinto, senza condanna al pagamento dell’ulteriore importo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *