Inammissibile il ricorso cautelare che contesta solo le aggravanti (Cass. pen. Sez. 3 n. 7083 del 23.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione avverso un provvedimento de libertate che non contesti la sussistenza del quadro indiziario e delle esigenze cautelari, ma si limiti a censurare la configurabilità di determinate circostanze aggravanti, quando dall’esistenza o meno di tali circostanze non dipenda, per l’assenza di ripercussioni sull’an o sul quomodo della cautela, la legittimità della misura disposta. In tema di valutazione della prova indiziaria, il giudice di merito non può limitarsi ad una valutazione atomistica degli indizi, ma deve valutarli singolarmente per verificarne la certezza e la valenza dimostrativa e poi procedere ad un esame globale ed unitario, poiché l’ambiguità indicativa dei singoli elementi può risolversi nella loro concatenazione logica. Nel reato di partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico la pena massima è di ventiquattro anni di reclusione, parametro per i termini di custodia cautelare anche in assenza di aggravanti ad effetto speciale.

Il Fatto

Con ordinanza del 13 agosto 2025, il Tribunale di Reggio Calabria, in sede di riesame, confermava la misura della custodia cautelare in carcere applicata dal G.i.p. nei confronti del ricorrente, indagato per partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Al ricorrente era contestato di aver messo a disposizione del sodalizio, diretto dai fratelli, terreni riconducibili alla società della moglie per l’occultamento di droga e denaro in fusti di plastica.

Avverso l’ordinanza, l’indagato proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e contestando la ritenuta sussistenza delle aggravanti della disponibilità di armi e della transnazionalità.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile.

Quanto al primo motivo, la Corte ha rammentato i principi consolidati in tema di prova indiziaria, richiamando l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 6682 del 1992, secondo cui gli indizi vanno valutati dapprima singolarmente e poi in una visione globale e unitaria, potendo l’ambiguità di ciascun elemento risolversi nella valutazione complessiva. Il giudice di merito non può limitarsi a una critica frammentaria, ma deve considerare la pronuncia come un tutto coerente e organico. Nel caso di specie, il Tribunale aveva correttamente motivato, indicando elementi specifici e concludenti: la presenza di un partecipe del gruppo che scaricava bidoni nei terreni della moglie dell’indagato, i colloqui intercorsi con i sodali in ordine a modalità di occultamento del denaro e dei contenitori, e il rinvenimento in quei terreni di parte della somma di 400.000,00 euro. Le deduzioni difensive, non documentando travisamenti della prova, proponevano solo una diversa interpretazione delle risultanze, non consentita in sede di legittimità.

Con riguardo al secondo motivo, la Corte ha affermato che la contestazione relativa alle sole aggravanti è priva di interesse giuridicamente rilevante. Costituisce insegnamento consolidato che il ricorso de libertate è inammissibile quando non è volto a contestare il quadro indiziario o le esigenze cautelari, ma solo la configurabilità di circostanze aggravanti, se da esse non dipende la legittimità della misura. Per il reato di partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico, la pena massima è di ventiquattro anni di reclusione, e a essa occorre parametrare i termini di custodia cautelare, anche in assenza di aggravanti. La configurabilità delle aggravanti contestate era quindi irrilevante ai fini della determinazione dei termini di custodia cautelare.

All’inammissibilità seguiva la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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