Motivazione tautologica giustifica la rimessione al primo giudice in appello (Corte dei Conti Sez. I App. n. 86 del 19.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La motivazione del giudice di primo grado che si esaurisca in formule stereotipate, tautologiche e avulse dal contesto fattuale dedotto dalla parte è affetta da un vizio sindacabile in appello ai sensi dell’art. 170 c.g.c. e impone, ai sensi dell’art. 170, ultimo comma, c.g.c., la rimessione della causa al primo giudice, in diversa composizione fisica, perché decida sul merito. Parimenti illegittimo, e prodromico a tale rimessione, è il parere del C.V.C.S. che affermi in modo apodittico la condotta imprudente del militare quale causa esclusiva dell’infortunio, senza indicare gli elementi da cui tale condotta sarebbe desumibile, a fronte di documentazione di segno contrario non contestata dall’amministrazione.

Il Fatto

Il ricorrente, già militare congedato per infermità, aveva impugnato davanti alla Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia, il decreto ministeriale di diniego della pensione privilegiata ordinaria per aggravamento di infermità già riconosciuta dipendente da causa di servizio. Il primo giudice aveva rigettato il ricorso; di qui l’appello alla Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello.

L’appellante ha dedotto la natura definitiva e non più discutibile del verbale n. 411/1979 della C.M.O. di Taranto, che aveva riconosciuto la dipendenza dell’infermità da causa di servizio, oltre al travisamento dell’oggetto della controversia e all’omessa pronuncia sulla domanda. Il Ministero della Difesa ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità del gravame perché esorbitante dai limiti dell’art. 170 c.g.c. e, nel merito, ha chiesto il rigetto.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha accolto l’appello nei termini di cui in motivazione, muovendo da un rilievo assorbente sulla qualità della decisione impugnata. La sentenza di primo grado è connotata da un iter logico-giuridico meramente tautologico, con motivazione stereotipata e avulsa dal contesto fattuale rappresentato dall’appellante.

Il giudice monocratico aveva fatto generico riferimento alle mansioni lavorative svolte dal pensionato, profilo del tutto inconferente rispetto a una controversia che non riguarda l’espletamento di un particolare servizio, ma il novero degli infortuni in itinere. Da qui la sindacabilità della decisione ex art. 170 c.g.c., per motivazione incongrua e inidonea a esplicitare le ragioni del rigetto.

Superata in via assorbente la questione dell’efficacia intertemportale della pregressa disciplina degli artt. 5 e 7 l. n. 416/1926 e dell’art. 13 r.d. n. 1024/1928, rispetto a quella del d.P.R. n. 461/2001, la Corte ha rilevato che anche il parere del C.V.C.S. è connotato da apoditticità. Esso non specifica quali elementi desumerebbero la condotta imprudente del milite nel causare l’incidente al momento del rientro in servizio.

Tale conclusione è confortata da elementi di segno contrario, mai contestati dall’amministrazione: le valutazioni della C.M.O. di Taranto nel verbale n. 411/1979, che attribuiscono all’altro conducente l’esclusiva causazione del sinistro; il rapporto dei Carabinieri in atti, che attesta l’assenza di testimoni sulla dinamica; la mancata elevazione di qualsiasi contravvenzione per violazione del codice della strada.

Annullata la sentenza, la Sezione ha rimesso la causa al primo giudice, in diversa composizione fisica monocratica, perché approfondisca gli aspetti evidenziati e decida la domanda originaria, statuendo anche sulle spese del grado d’appello.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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