Inammissibile l’appello contabile se il difensore non è cassazionista (Corte dei Conti Sez. I App. n. 85 del 19.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di appello davanti alla Corte dei conti il difetto di valido jus postulandi del difensore costituisce causa di inammissibilità del gravame. La rappresentanza e la difesa dinanzi alle giurisdizioni contabili superiori richiedono l’iscrizione del patrono all’albo dei patrocinanti abilitati davanti alle giurisdizioni superiori, in applicazione dell’art. 28, comma 2, c.g.c. La mancata iscrizione, dichiarata dallo stesso difensore, impedisce la valida costituzione del rapporto processuale e rende irrilevanti le ulteriori doglianze, che restano assorbite. La regola opera quale presupposto di legittimazione del difensore, con funzione di garanzia dell’effettività della tutela.

Il Fatto

Un militare dell’Esercito, in servizio dal 21.5.2003 fino al congedo per riforma intervenuto il 20.8.2003, aveva domandato in primo grado il riconoscimento della pensione privilegiata tabellare per alcune patologie psichiatriche e osteoarticolari. La Sezione Giurisdizionale per la Regione Calabria, con sentenza n. 28/2022 pubblicata il 10.2.2022, aveva rigettato il ricorso.

L’interessato ha proposto appello davanti alla Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello, lamentando plurimi errores in procedendo et in iudicando: motivazione mancante o meramente apparente sull’assenza dei requisiti medico-legali e perizia d’ufficio affidata a un organo asseritamente privo di terzietà. L’INPS e il Ministero della Difesa hanno resistito, eccependo in via preliminare l’inammissibilità del gravame per esorbitanza dai limiti dell’art. 170 c.g.c. Il MEF, ritualmente evocato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

In via pregiudiziale la Corte ha dichiarato la contumacia del MEF, ai sensi e per gli effetti dell’art. 93 c.g.c., prendendo atto della mancata costituzione nonostante la regolare evocazione in giudizio.

Il Collegio ha poi affrontato la questione centrale, di natura strettamente processuale. Su richiesta della Corte, il difensore dell’appellante ha confermato di non essere iscritto all’albo dei patrocinanti presso le giurisdizioni superiori. Da qui la declaratoria di inammissibilità del gravame per difetto di valido jus postulandi in capo al patrono.

La decisione si fonda sull’art. 28, comma 2, c.g.c., che riserva la difesa davanti alle giurisdizioni contabili superiori ai professionisti abilitati. Il principio trova conferma nel richiamo a Cass. n. 17317/2020, che la Corte ha evocato a sostegno della propria conclusione. L’iscrizione all’albo costituisce dunque un presupposto di legittimazione del difensore, la cui assenza incide sulla stessa validità della costituzione in giudizio.

Accertato il vizio, la Corte ha ritenuto assorbite le rimanenti questioni processuali e di merito. Le censure sull’apparato motivazionale della sentenza impugnata e sulla terzietà del perito d’ufficio non sono state esaminate, perché l’inammissibilità dell’appello preclude ogni valutazione di merito.

Quanto alle spese, la peculiare definizione della controversia ha imposto la compensazione di quelle di difesa, mentre non si è provveduto su quelle di giudizio in ragione della gratuità delle cause previdenziali. L’appello è stato quindi dichiarato inammissibile, con trasmissione alla Segreteria per gli ulteriori adempimenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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