Cessazione della materia del contendere nel giudizio di resa del conto (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 12 del 17.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio per resa di conto, pur strumentale rispetto al giudizio di conto, conserva natura giurisdizionale. La cessazione della materia del contendere consegue al sopravvenuto deposito, presso la Sezione, dei conti giudiziali già inseriti nelle delibere dell’ente, poiché la documentazione pervenuta esaurisce l’interesse alla pronuncia. L’art. 144 c.g.c. non contiene elementi che impongano differenziazioni quanto alla definizione del giudizio, sicché la sentenza ivi contemplata è adottabile anche in composizione monocratica, ai sensi dell’art. 141, comma 2, c.g.c.
Il Fatto
La Procura regionale ha promosso giudizio per resa di conto con ricorso depositato il 14 gennaio 2025, iscritto al registro di segreteria. L’addebito riguardava, per il 2020 e il 2021, il mancato deposito presso la Sezione dei conti giudiziali di più agenti contabili, interni ed esterni, e, per il 2023, la mancata presentazione del conto relativo alle azioni e alle partecipazioni detenute dall’ente, in capo al consegnatario che ne aveva la gestione per la società partecipata.
Nel corso del giudizio la documentazione è pervenuta. Il thema decidendum si è così ridefinito sulla sola definizione del processo, non essendo più contestata la resa dei conti.
La Motivazione della Corte
Il giudice designato muove da una premessa di carattere sistematico: il giudizio per resa di conto è strumentale rispetto a quello di conto, ma ciò non ne intacca la natura giurisdizionale. Da qui la verifica della disciplina applicabile alla definizione del processo.
La Corte esamina la lettera dell’art. 144 c.g.c. e rileva che essa non offre elementi dai quali desumere differenziazioni quanto alla definizione del giudizio. La sentenza ivi contemplata è dunque adottabile anche nella sede monocratica, in coerenza con la designazione del giudice ai sensi dell’art. 141, comma 2, c.g.c.
Sul piano del merito, la documentazione medio tempore pervenuta determina la cessazione della materia del contendere. Il giudice chiarisce di non dover esaminare in concreto i conti, compito che spetta al magistrato istruttore, poiché l’interesse alla pronuncia è già venuto meno per effetto del deposito.
La decisione si traduce pertanto nella dichiarazione di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con esclusione di pronuncia sulle spese. La Segreteria è incaricata delle comunicazioni previste dall’art. 144, c. 2, c.g.c.
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Nota della Redazione
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