Gravi indizi e riesame: censure di merito inammissibili in cassazione (Cass. pen. Sez. I n. 13108 del 03.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza o l’assenza delle esigenze cautelari è ammissibile, e può essere accolto, solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione, non anche quando propone censure sulla ricostruzione dei fatti o si risolve in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito. Il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non quello tra prova e decisione, e resta circoscritto all’atto impugnato, senza nuova delibazione dello spessore degli indizi e delle esigenze cautelari. Nel giudizio di riesame il criterio decisorio non coincide con quello dell’art. 533 cod. proc. pen.: il riferimento all’oltre ogni ragionevole dubbio è improprio, dovendo il giudice verificare la gravità degli elementi in termini di qualificata probabilità di colpevolezza e, per le esigenze cautelari, svolgere un giudizio prognostico sul pericolo.

Il Fatto

Il ricorrente, sottoposto a custodia cautelare in carcere per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., ha proposto istanza di revoca o sostituzione con gli arresti domiciliari all’esito della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari. L’istanza si fondava sulla sopravvenuta carenza indiziaria che sarebbe derivata dagli interrogatori resi e dagli elementi indicati dalla difesa, idonei a disarticolare l’originario compendio indiziario.

Il Giudice per le indagini preliminari ha respinto l’istanza e il Tribunale del riesame ha rigettato l’appello, ritenendo gli elementi allegati non superare l’originario giudizio sulla gravità indiziaria. Il ricorrente ha allora impugnato l’ordinanza per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 273, comma 1-bis, 192, 299 e 310 cod. proc. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso infondato e ricostruisce in termini generali il perimetro del sindacato di legittimità in materia cautelare. Il ricorso che deduca l’insussistenza dei gravi indizi o delle esigenze cautelari è ammissibile solo se denuncia specifiche violazioni di legge o la manifesta illogicità della motivazione, non quando propone censure sulla ricostruzione dei fatti o una diversa valutazione degli elementi già esaminati dal giudice di merito.

Il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non quello tra prova e decisione. Il vizio argomentativo è rilevabile solo se incide sui requisiti minimi di esistenza e logicità del discorso motivazionale, restando esclusa ogni nuova delibazione degli indizi e delle esigenze cautelari. A sostegno la Corte richiama Sezioni Unite n. 11 del 22 marzo 2000, Audino, e Sez. V n. 22066 del 6 luglio 2020, Barhoumi, oltre a Sez. II n. 27866 del 2019, Mazzelli, Sez. IV n. 18807 del 2017, Cusmano e Sez. I n. 41738 del 2011, Longo.

Il sindacato sulla motivazione deve verificare che essa sia effettiva, non manifestamente illogica, non internamente contraddittoria e non logicamente incompatibile con altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente. Su questa base la Corte ribadisce che la scelta e la valutazione delle fonti di prova rientrano nei compiti istituzionali del giudice di merito e sfuggono a censure in sede di legittimità se adeguatamente motivate.

La Corte affronta poi il criterio decisorio del riesame, escludendo che esso coincida con quello dell’art. 533 cod. proc. pen. Il riferimento all’oltre ogni ragionevole dubbio è pertanto improprio: nella fase cautelare il giudice verifica la gravità degli elementi in termini di qualificata probabilità di colpevolezza e, per le esigenze cautelari, formula un giudizio prognostico sul pericolo.

Nel caso concreto il Tribunale avrebbe fornito motivazione adeguata e coerente, confutando puntualmente le difese e valorizzando le dichiarazioni dei collaboratori, gli esiti delle captazioni e la pronuncia irrevocabile sulla tentata estorsione. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte richiama l’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e giudica le censure generiche. Il rigetto comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *