Inammissibile il ricorso riproduttivo di censure già vagliate in appello (Cass. pen. Sez. VII n. 34620 del 23.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che riproduca censure già adeguatamente vagliate e disattese dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici, senza un’analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto. Il vizio di motivazione è escluso quando il provvedimento impugnato risulti connotato da lineare e coerente logicità. La determinazione della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile quando la pena sia applicata in misura media o prossima al minimo, anche ove il giudicante si richiami a criteri di adeguatezza ed equità, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen.
Il Fatto
La ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia, deducendo due motivi. Con il primo lamenta un vizio motivazionale in ordine al giudizio di penale responsabilità, sulla scorta dell’asserita inaffidabilità dei riconoscimenti fotografici operati dalle persone offese. Con il secondo censura il trattamento sanzionatorio.
La difesa, in particolare, contesta la scelta della Corte territoriale di non applicare le diminuzioni nella massima estensione, pur a seguito della formulazione del giudizio di prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva anzitutto che il primo motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità, poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito e privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e dei correlati riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato. Sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione richiama Sez. VI n. 8700 del 2013 e Sez. Un. n. 8825 del 2017, i cui principi, dettati sui motivi d’appello, si applicano anche al ricorso per cassazione.
Lo stesso motivo è poi manifestamente infondato, poiché deduce difetti o contraddittorietà della motivazione che la lettura del provvedimento impugnato dimostra esistenti e connotati da lineare coerenza, conforme all’esauriente disamina dei dati probatori.
Quanto al secondo motivo, la Corte osserva che esso afferisce al trattamento punitivo, sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive. I giudici del gravame hanno puntualmente motivato sugli elementi ritenuti decisivi per l’affermazione della penale responsabilità. La ricostruzione del fatto trova conferma nelle riprese delle telecamere di videosorveglianza, particolarmente nitide, e nella riconoscibilità della borsa a tracolla di proprietà della ricorrente. Irrilevante è la doglianza sulla mancata menzione, nel capo d’imputazione, della presenza di altro soggetto, non venendo meno la responsabilità accertata.
Sul trattamento sanzionatorio, la Corte territoriale ha ampiamente motivato, dando atto degli elementi valutati e mitigando la pena. La determinazione della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile quando la pena sia applicata in misura media o prossima al minimo, anche se il giudicante si limiti a richiamare criteri di adeguatezza ed equità, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. (Sez. IV n. 46412 del 2015; Sez. II n. 36104 del 2017).
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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