Rilettura del compendio probatorio non deducibile in Cassazione (Cass. pen. Sez. 7 n. 14033 del 17.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si risolvano nella prospettazione di una diversa e più adeguata valutazione delle risultanze processuali, sollecitando una “rilettura” degli elementi di fatto il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito. Tale sindacato resta precluso al giudice di legittimità anche dopo la modifica dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. operata dalla legge n. 46/2006. Inoltre, l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. richiede la sussistenza congiunta dei requisiti della particolare tenuità dell’offesa e della non abitualità del comportamento, la cui valutazione è rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione congrua.
Il Fatto
La Corte di appello di Catanzaro aveva confermato la sentenza del Tribunale di Crotone, che aveva condannato l’imputato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 206,00 di multa per il reato di cui all’art. 95 d.P.R. n. 115/2002. Avverso tale decisione, l’imputato aveva proposto ricorso per cassazione tramite il proprio difensore, deducendo tre motivi: la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, la mancata prova dell’integrazione del delitto contestato e la mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen..
La Motivazione della Corte
La settima sezione penale ha preliminarmente ricordato come esuli dai poteri della Corte di Cassazione quella che ha definito una «rilettura» degli elementi di fatto posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito. La mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali non può quindi integrare il vizio di legittimità, richiamando a sostegno il precedente delle Sezioni Unite n. 6402 del 1997.
La Corte ha chiarito che tale preclusione è rimasta immutata anche dopo la modifica dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., intervenuta con la legge n. 46/2006, citando il precedente di Sez. 5, n. 17905 del 2006. La natura del sindacato esercitabile dal giudice di legittimità sui vizi di motivazione non consente, infatti, l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti, né la formulazione di censure che si risolvano in una diversa considerazione del compendio probatorio.
Applicando tali principi al caso concreto, la Corte ha osservato come le prime due doglianze del ricorrente invocassero, in realtà, un’inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio, senza confrontarsi con la dovuta specificità con l’iter logico-giuridico seguito dai giudici di merito per affermare la responsabilità.
Con riferimento al terzo motivo, concernente la mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., la Corte ha ribadito che la norma richiede la sussistenza congiunta, e non alternativa, di due condizioni: la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento. Tali requisiti vanno valutati dal giudice di merito sulla base degli indici delle modalità della condotta e dell’esiguità del danno o del pericolo, secondo i criteri di cui all’art. 133, primo comma, cod. pen., come chiarito da Sez. 3, n. 47039 del 2015. Nel caso di specie, gli elementi evidenziati nella sentenza impugnata erano stati correttamente posti a fondamento del diniego della causa di non punibilità.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero.
Nota della Redazione
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