Il pericolo di fuga non può desumersi dalla condizione di straniero (Cass. pen. Sez. 4 n. 18013 del 19.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il pericolo di fuga, quale esigenza cautelare prevista dall’art. 274, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., non può essere desunto esclusivamente dalla condizione di straniero dell’indagato, che costituisce mera presunzione. Esso deve essere ancorato a concreti elementi dai quali sia logicamente possibile dedurre, attraverso la valutazione di un’attività positiva del soggetto in termini di attualità, la reale ed effettiva preparazione della fuga. È illegittima la motivazione che valorizzi la rete di contatti con altri soggetti stranieri, genericamente indicata, senza precisare con i necessari caratteri di attualità e concretezza in cosa si sostanzi, in quali circostanze l’indagato se ne sarebbe avvalso o avrebbe manifestato seria intenzione di avvalersene per sottrarsi al processo.
Il Fatto
Con ordinanza del 5 dicembre 2025, il Giudice per le indagini preliminari di Catania applicava all’indagato la custodia cautelare in carcere per i reati di cui agli artt. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990, 648 cod. pen., 628, commi 1 e 3, n. 1, cod. pen. e 629, commi 1 e 2, cod. pen..
Adito su istanza di riesame, il Tribunale di Catania annullava la misura per il reato di cui all’art. 628 cod. pen., diversamente qualificato, confermandola per le restanti imputazioni. Avverso tale ordinanza, l’indagato proponeva ricorso per cassazione, deducendo vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell’esigenza cautelare del pericolo di fuga, desunto illogicamente dalla sua condizione di straniero e dai rapporti con i connazionali, nonostante fosse cittadino italiano ivi residente.
La Motivazione della Corte
La Quarta Sezione penale ha ritenuto il ricorso fondato, richiamando il consolidato orientamento di legittimità secondo cui il pericolo di fuga non può essere desunto da una mera presunzione quale la condizione di straniero, ma richiede la dimostrazione di concreti elementi di attualità. La Corte ha citato, in proposito, Sez. 1, n. 31765 del 2020 e Sez. 6, n. 1990 del 1999, ribadendo che la fuga deve risultare effettivamente preparata e non solo astrattamente possibile.
Nel caso di specie, il Tribunale del riesame non si è conformato a tale principio, attribuendo rilevanza alla condizione di straniero del ricorrente — peraltro non rispondente al vero, essendo egli cittadino italiano — e corroborando il giudizio con il riferimento a stretti rapporti con altri soggetti stranieri coinvolti in attività di narcotraffico e in altre condotte criminose.
Tali riferimenti sono stati ritenuti dalla Corte generici e privi dei necessari caratteri di concretezza: il Tribunale non ha precisato in cosa si sostanziassero i rapporti, né in quali circostanze l’indagato se ne sarebbe avvalso o avrebbe manifestato seria intenzione di avvalersene per sottrarsi al processo. La semplice appartenenza a una rete di contatti, senza la prova di una positiva attività di preparazione della fuga, non può fondare la misura.
La Corte ha pertanto disposto l’annullamento dell’ordinanza impugnata limitatamente al pericolo di fuga, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catania, competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen., affinché rivaluti la sussistenza dell’esigenza cautelare alla luce dei principi enunciati.
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Nota della Redazione
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