Inammissibile il ricorso che invoca rilettura del fatto e tenuità del reato (Cass. pen. Sez. VII n. 3140 del 27.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di legittimità non sono consentite censure che si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali. Anche dopo la modifica dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. ad opera della legge 20 febbraio 2006, n. 46, resta preclusa al giudice di legittimità la pura rilettura degli elementi di fatto e l’adozione di nuovi parametri di ricostruzione. Quanto alla particolare tenuità del fatto, l’art. 131-bis cod. pen. richiede congiuntamente la tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento, da verificare secondo i criteri dell’art. 133, primo comma, cod. pen.

Il Fatto

La Corte di appello di Catania, con sentenza dell’11 luglio 2023, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Ragusa del 13 gennaio 2020, ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione in ordine al reato di cui all’art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, rideterminando la pena per il residuo reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi: la contraddittorietà e illogicità della motivazione sulla sussistenza della condotta, e l’inosservanza di legge per la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile, perché articolato su motivi non deducibili in sede di legittimità. Sul primo motivo ribadisce che esula dai poteri della Cassazione la rilettura degli elementi di fatto posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato al giudice di merito, senza che la mera prospettazione di una valutazione diversa integri il vizio di legittimità (Sez. U n. 6402 del 30.04.1997).

Il Collegio richiama quindi Sez. V n. 17905 del 23.03.2006, secondo cui, anche dopo la modifica dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., resta immutata la natura del sindacato della Cassazione sui vizi della motivazione, essendo preclusa la pura rilettura degli elementi di fatto o l’adozione di nuovi parametri di ricostruzione, e Sez. VI n. 22445 del 08.05.2009, che esclude le censure risolventesi in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito.

Su queste basi, il ricorrente invoca in realtà una considerazione alternativa del compendio probatorio e una rivisitazione del potere discrezionale del giudice di merito, senza confrontarsi con la dovuta specificità con l’iter logico-giuridico seguito dai giudici di merito.

Quanto al secondo motivo, la Corte osserva che l’art. 131-bis cod. pen. prevede quali condizioni applicative, congiuntamente e non alternativamente, la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento. Il giudice deve verificare, sulla base dei due indici delle modalità della condotta e dell’esiguità del danno o del pericolo, la sussistenza della tenuità dell’offesa e la coesistenza della non abitualità (Sez. III n. 47039 del 08.10.2015). Nel caso concreto gli indici evidenziati nella sentenza impugnata risultano correttamente valutati dal giudice di merito per negare la sussumibilità del fatto nell’ipotesi invocata.

All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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