Inammissibile il motivo d’appello che non indica il diverso valore dei beni (Cass. civ. Sez. II n. 2063 del 19.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il motivo di appello che censura l’erronea stima dei beni immobili oggetto di divisione è inammissibile per difetto di specificità, ai sensi dell’art. 342 cod. proc. civ., quando l’appellante non indichi specificamente i beni di cui lamenta l’erronea valutazione né il diverso valore che ritiene corretto. Il motivo di appello, oltre alla parte volitiva, richiede una parte argomentativa che illustri con chiarezza le ragioni del gravame. Nel procedimento di scioglimento della comunione non è necessaria la formale osservanza dell’art. 789 cod. proc. civ., essendo sufficiente che il giudice istruttore faccia proprio, anche implicitamente, il progetto depositato dal c.t.u., poiché il contraddittorio si esplica nelle forme ordinarie del giudizio di appello. La consulenza tecnica d’ufficio non è un fatto storico deducibile ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., costituendo mero elemento istruttorio da cui desumere il fatto storico.
Il Fatto
Una coerede convenne in giudizio la sorella chiedendo la divisione dei beni relitti dal padre, in parte tenendo luogo di un contratto preliminare di divisione rimasto inadempiuto e in parte previa formazione di due quote uguali. Il Tribunale accolse la domanda e procedette alla divisione, rigettando le censure mosse all’elaborato peritale in ordine ai valori attribuiti ai terreni.
L’attrice propose appello dolendosi della stima dei terreni, della mancata assegnazione di due particelle e dell’erronea assegnazione di altra particella alla controparte. La Corte d’appello accolse gli ultimi due motivi, dichiarando invece inammissibile il primo per difetto di specificità ex art. 342 cod. proc. civ. e rimodulando il conguaglio. Avverso tale sentenza la soccombente propose ricorso per cassazione articolato in tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il motivo con cui la ricorrente censura la declaratoria di inammissibilità del gravame sulla stima dei beni, sostenendo che il rinvio alle consulenze di parte avesse già specificamente individuato i beni e il valore preteso. Il Collegio richiama la costante interpretazione dell’art. 342 cod. proc. civ., secondo cui il motivo di appello si compone di una parte volitiva e di una parte argomentativa, nella quale l’appellante illustra chiaramente le ragioni del gravame, come affermato dalle Sezioni Unite n. 27199 del 2017.
Applicando tale orientamento, la Corte rileva che non bastava la mera doglianza circa l’erronea stima, fatta propria dal giudice di primo grado, risultando invece essenziale l’indicazione, con l’atto di appello, di un diverso valore dei beni. La valutazione del giudice di secondo grado è incensurabile, avendo questi sottolineato la genericità della critica, priva di indicazione delle particelle e del valore corretto, e la mancanza di documentazione di supporto. La censura resta quindi manifestamente infondata.
Quanto al secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione dell’art. 789 cod. proc. civ. e dell’art. 101 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale integrato il progetto divisionale senza rispettare il progetto del c.t.u. La Corte osserva che non occorre una formale osservanza dell’art. 789 cod. proc. civ., essendo sufficiente che il giudice istruttore faccia proprio, anche implicitamente, il progetto del consulente, secondo gli orientamenti di Sez. II n. 242 del 2010, Sez. II n. 27405 del 2013 e Sez. II n. 13621 del 2017.
Nel caso di specie il diritto al contraddittorio si è comunque potuto esplicare nelle forme ordinarie del giudizio a cognizione piena proprie della fase di appello, con l’udienza di precisazione delle conclusioni e le successive comparse conclusionali e memorie di replica ex art. 190 cod. proc. civ.. Il motivo è pertanto manifestamente infondato.
Il terzo motivo, infine, è dichiarato inammissibile per carenza di specificità. La Corte ribadisce che l’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, non consente di inquadrare la consulenza tecnica d’ufficio quale fatto storico, trattandosi di mero elemento istruttorio. La ricorrente non indica il fatto storico omesso e la sua rilevanza, dolendosi invece della mancata considerazione dei progetti divisionali. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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