Chiamata in garanzia e litisconsorzio necessario processuale in appello (Cass. civ. Sez. III n. 28408 del 27.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La chiamata in causa del terzo garante determina un litisconsorzio necessario processuale tra le parti originarie e il chiamato, con conseguente inscindibilità delle cause ai sensi dell’art. 331 c.p.c. anche in sede di gravame. Ne discende che l’attore il quale proponga appello avverso il rigetto della propria domanda risarcitoria deve necessariamente evocare in giudizio, oltre al preteso responsabile, anche il soggetto indicato come garante e chiamato in causa. Tale obbligo prescinde dal contegno processuale delle parti: è irrilevante sia che l’attore non abbia esteso al chiamato la domanda iniziale, sia che il garante, rimasto contumace in primo grado, non abbia contestato la fondatezza della domanda principale. La distinzione tra garanzia propria e garanzia impropria conserva valore solo descrittivo e non incide sugli effetti degli artt. 32, 106 e 331 c.p.c.

Il Fatto

Un condominio viene convenuto in giudizio da una condomina per il risarcimento dei danni riportati in una caduta sulle scale esterne dello stabile. Il condominio si costituisce, contesta ogni addebito e chiede di chiamare in causa la società che aveva costruito l’edificio, per essere garantito e manlevato in caso di soccombenza. La società, regolarmente citata, resta contumace.

In primo grado la domanda risarcitoria è rigettata per difetto dei presupposti della responsabilità ex art. 2051 c.c. L’attrice propone appello e il condominio eccepisce l’omessa citazione della società garante, chiedendo l’integrazione del contraddittorio. La Corte d’appello respinge l’eccezione, ritenendo insussistenti i presupposti dell’art. 331 c.p.c., e in seguito accoglie l’impugnazione, condannando il condominio al risarcimento. Il condominio ricorre per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 331 c.p.c. per non avere la Corte territoriale disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti della società garante, contumace in prime cure e non citata in appello. Il Collegio, pur rilevando la eterogeneità dei vizi richiamati e l’incomprensibilità della rubrica, ritiene la censura comprensibile e la dichiara fondata.

La Corte ricostruisce il contrasto di legittimità sul punto. Un primo indirizzo afferma in via generale l’inscindibilità delle cause in appello e il litisconsorzio necessario processuale, valorizzando l’efficacia estensiva della legittimazione del garante rispetto all’accertamento del rapporto principale. Un secondo indirizzo esclude invece l’integrazione del contraddittorio quando il chiamato in garanzia impropria non abbia contestato la fondatezza della domanda del chiamante e l’attore non abbia proposto domande verso di lui.

Il Collegio aderisce al primo orientamento e intende darvi continuità, richiamando il precedente delle Sezioni Unite n. 24707 del 2015, che ha ritenuto superabile la distinzione tra garanzia propria e impropria quanto agli effetti degli artt. 32, 106 e 331 c.p.c. L’attore che impugni la sentenza a sé sfavorevole deve dunque evocare in appello, oltre al responsabile, anche il garante: il rapporto processuale era divenuto trilatero e l’estensione della legittimazione non può essere sciolta.

Il contegno delle parti è irrilevante. L’inscindibilità prescinde dal fatto che vi sia stata pronuncia sulla causa di garanzia, contestazione del chiamato o estensione al terzo della pretesa iniziale. Il principio vale anche quando il garante, contumace in primo grado, non abbia contestato la fondatezza della domanda principale, come nella specie.

Né può sostenersi che il garantito riproponga l’estensione dell’accertamento ex art. 346 c.p.c. o proponga impugnazione incidentale tardiva: una simile iniziativa presupporrebbe una soccombenza verso il garante che non si è verificata. Accolto il primo motivo, la sentenza è cassata con rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello, in diversa composizione. Resta assorbito il secondo motivo, sul merito della responsabilità ex art. 2051 c.c.; le spese del giudizio di legittimità sono rimesse al giudice del rinvio.

Nota della Redazione

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