Inammissibile il motivo che mescola violazione di legge e vizi di motivazione (Cass. civ. Sez. III n. 22946 del 09.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il motivo di ricorso per cassazione che cumuli inestricabilmente censure di violazione di legge e vizi di motivazione, senza consentire l’agevole individuazione delle questioni prospettate, e’ inammissibile. Dopo la novella dell’art. 360, comma 1, num. 5, cod. proc. civ., il controllo sulla motivazione investe solo l’anomalia che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante: mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, motivazione perplessa e incomprensibile, restando esclusa la rilevanza del semplice difetto di sufficienza. Il fatto decisivo ex num. 5 e’ un concreto accadimento storico-naturalistico, non una questione, un’argomentazione difensiva o una risultanze probatoria.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un edificio danneggiato da infiltrazioni provocate da lavori eseguiti sul confinante immobile, aveva chiesto la condanna degli attuali controricorrenti, succeduti nel processo, all’esecuzione delle opere di risanamento e al risarcimento dei danni.

Il Tribunale di Firenze aveva accolto la domanda, condannando i convenuti ai lavori e al pagamento di euro 20.000. La Corte di Appello di Firenze, decidendo sulle contrapposte impugnazioni, ha ridotto la condanna a euro 15.000 e ha rigettato l’appello incidentale del ricorrente sul mancato riconoscimento dei danni da mancato utilizzo dell’immobile. Avverso questa sentenza il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, cui i controricorrenti hanno resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il ricorso lamenta vizi motivazionali non piu’ giuridicamente rilevanti a tal fine in forza della nuova formulazione dell’art. 360, comma 1, num. 5, cod. proc. civ., applicabile ratione temporis, che consente di denunciare solo l’omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti. Per effetto della novella, il controllo sulla motivazione puo’ investire unicamente l’anomalia che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza.

La Corte ribadisce che tali anomalie non sono nemmeno adombrate dal ricorrente, che si limita ad affermazioni assertive. Richiama sul punto Cass., Sez. U., n. 19881 del 2014 e Cass., Sez. U., n. 8053 del 2014, che delimitano il perimetro del vizio.

Il Collegio osserva poi che, anche a voler ricondurre la censura nell’alveo del num. 5, il motivo resterebbe inammissibile: il fatto decisivo e’ da intendersi in senso storico-naturalistico, come concreto accadimento di vita risultante dagli atti processuali, con esclusione di questioni, argomentazioni difensive, elementi indiziari o risultanze probatorie (Cass. n. 13024 del 2022; Cass. n. 22366 del 2021). Il ricorrente, invece, si duole della lettura della relazione del c.t.u., di cui riporta stralci.

Sotto altro profilo, il motivo e’ caratterizzato da inestricabile commistione tra questioni di fatto e di diritto, con stralci di atti non idoneamente individuati nella collocazione processuale, in trasgressione all’art. 366, primo comma, num. 6, cod. proc. civ.. Il giudizio di cassazione e’ a critica vincolata: l’articolazione di un singolo motivo in piu’ profili di doglianza integra ragione di inammissibilita’ quando non consenta l’agevole individuazione delle questioni, postulando un intervento della Corte non consentito dalla legge (Cass., Sez. U., n. 9100 del 2015; Cass. n. 18021 del 2016; Cass. n. 7009 del 2017).

Il ricorso e’ quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese di legittimita’ e all’ulteriore somma ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., in favore della controricorrente e della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ..

Nota della Redazione

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