Compenso professionale a tariffa e prova del danno da mancato utilizzo (Cass. civ. Sez. II n. 22548 del 04.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il compenso per prestazioni professionali, in mancanza di accordo tra le parti, va determinato secondo le tariffe e i minimi inderogabili e non già in base al prospetto riepilogativo delle attività redatto dal professionista, che non può prevalere sulle richieste di liquidazione a tariffa formulate nel giudizio. L’art. 2233 cod. civ. pone una graduatoria tra i criteri di liquidazione, attribuendo rilievo dapprima alla convenzione, poi alle tariffe, agli usi e infine alla determinazione del giudice. Il direttore dei lavori è tenuto a sovrintendere alla regolare esecuzione dell’opera e ad assolvere agli obblighi informativi verso la committenza, senza poter invocare l’esclusione di responsabilità per essere stato mero esecutore di ordini. Il danno da perdita o ritardo nella utilizzazione di un bene può integrare pregiudizio risarcibile, ma resta fermo l’onere della parte di allegare la concreta possibilità di godimento perduta.
Il Fatto
Un professionista aveva adito il tribunale per ottenere il pagamento del compenso per la progettazione e la realizzazione di due garage, poi oggetto di un’ordinanza comunale di sospensione dei lavori perché difformi dal progetto assentito. I committenti avevano lamentato il negligente espletamento del mandato, proponendo domanda riconvenzionale di risarcimento del danno.
La pronuncia di primo grado aveva respinto la domanda di pagamento e condannato il professionista al risarcimento, liquidato equitativamente. La Corte d’appello, in parziale riforma, aveva riconosciuto il saldo del compenso sulla base del prospetto riepilogativo depositato dal ricorrente, dichiarando inammissibile la richiesta di maggiori somme a tariffa, e aveva confermato la responsabilità risarcitoria riducendo l’importo liquidato ai committenti. Il professionista ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è accolto. La Corte rileva che l’attività professionale si era esaurita nel vigore del regime tariffario e dell’inderogabilità dei minimi. Il professionista aveva chiesto già nell’atto introduttivo, non genericamente, la liquidazione a tariffa, sostituendo in corso di causa il prospetto riepilogativo con altra nota per importi maggiori. La Corte di merito non poteva quindi ancorarsi al prospetto, superato dalle parcelle asseverate su sollecitazione del Consiglio dell’ordine per conformità ai minimi inderogabili.
La liquidazione doveva avvenire in base alle inequivoche richieste del professionista, reiterate anche in appello, tenendo conto della nota specifica e dei minimi inderogabili, essendo indiscussa l’assenza di un accordo sul compenso. La presentazione di più note non esonerava il giudice dal verificarne la congruità. Il compenso andava determinato in base alla tariffa e adeguato all’importanza dell’opera, secondo la graduatoria dell’art. 2233 cod. civ., che antepone la convenzione e, in mancanza, le tariffe agli usi e alla determinazione del giudice.
Il secondo motivo è dichiarato inammissibile. Il ricorso, nel denunciare un error in procedendo, non contiene un’illustrazione sufficientemente specifica delle difese e contestazioni dei committenti sulle modalità di espletamento dell’incarico e non consente di stabilire se l’eccezione di inadempimento investisse anche la direzione dei lavori. La Corte richiama il principio di specificità di cui all’art. 366, comma 1, n. 4 e n. 6, cod. proc. civ., da modulare secondo criteri di sinteticità e chiarezza, con trascrizione essenziale degli atti nel ricorso.
Il terzo motivo è parzialmente fondato. Il ruolo del direttore dei lavori comporta l’obbligo di sovrintendere alla regolare esecuzione dell’appalto, di assolvere agli obblighi informativi della committenza e di esercitare un controllo costante sulla conformità del manufatto al progetto e alle prescrizioni urbanistiche. Tali doveri costituiscono il nucleo dei compiti del direttore dei lavori e non è invocabile l’esclusione di responsabilità per il soggetto ridotto a mero esecutore di ordini.
Quanto alla quantificazione del danno, la Corte osserva che la perdita e il ritardo nella possibilità di utilizzazione di un bene possono integrare pregiudizio risarcibile, ma resta fermo l’onere della parte di allegare la concreta possibilità di godimento perduta a causa dell’inadempimento. Il giudice di merito non poteva liquidare il danno da mancato utilizzo dei garage in difetto di specifica allegazione. La sentenza è quindi cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione.
Nota della Redazione
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