Responsabilità da cose in custodia e condotta colposa del danneggiato (Cass. civ. Sez. III n. 22947 del 09.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
La responsabilità da cose in custodia di cui all’art. 2051 cod. civ. ha natura oggettiva: prescinde dalla colpa del custode e si fonda su un criterio di imputazione che addossa a chi esercita la signoria di fatto sulla cosa la responsabilità per gli eventi dannosi da essa derivanti. L’esimente è il caso fortuito, che può consistere in un fatto naturale, in un fatto di terzo o nella condotta dello stesso danneggiato. Quest’ultima assume rilevanza giuridica solo se connotata da colpa, intesa come oggettiva inosservanza del contegno di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l’ordinaria diligenza, non occorrendo che sia abnorme, eccezionale, imprevedibile o inevitabile. Il suo apprezzamento, ai fini della configurabilità di un apporto causale concorrente o di una causa assorbente del danno, integra un giudizio di fatto devoluto al merito e sottratto al sindacato di legittimità, salvo anomalie motivazionali rilevanti ex art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ.

Il Fatto

Nel corso di una gara ciclistica agonistica, il danneggiato cadeva al suolo dopo aver urtato una buca presente sul manto stradale, nel tratto di attraversamento di un centro abitato. Per il ristoro dei danni patrimoniali alla bicicletta e dei danni non patrimoniali da lesioni personali, l’attore conveniva in giudizio l’ente proprietario della strada, prospettandone la responsabilità in via alternativa ex artt. 2043 o 2051 cod. civ.

L’ente eccepiva la carenza di legittimazione passiva, additando la convenzione con cui la gestione e la manutenzione del tratto erano affidate al Comune, che veniva chiamato in causa e a sua volta chiamava la compagnia assicuratrice a fini di manleva. Il giudice di pace condannava in solido l’ente proprietario e il Comune al risarcimento, rigettando la domanda di manleva. Il tribunale rigettava l’appello principale del Comune e dichiarava inammissibile quello incidentale dell’ente proprietario. Il Comune ricorreva per cassazione con cinque motivi; resistevano il danneggiato e l’ente provinciale, che spiegava ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

Il primo e il secondo motivo del ricorso principale sono dichiarati inammissibili. Il ricorrente prospetta una ricostruzione alternativa della vicenda fattuale e sollecita un riesame delle risultanze istruttorie, attività estranea al giudizio di legittimità (Cass. 23/04/2024, n. 10927).

Sul secondo motivo la Corte ricostruisce i tratti della responsabilità ex art. 2051 cod. civ.: due sono i presupposti a carico del danneggiato, il nesso di derivazione causale tra danno e cosa e la signoria custodiale di fatto. L’esimente è il caso fortuito, che può consistere anche nel fatto dello stesso danneggiato, la cui condotta rileva come causa esclusiva o concorrente solo se connotata da colpa, non necessariamente abnorme (Cass. 24/01/2024, n. 2376; Cass. 20/07/2023, n. 21675; Cass. 23/05/2023, n. 14228).

Ai sensi dell’art. 1227, primo comma, cod. civ. la condotta del danneggiato va valutata anche alla luce del dovere di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà ex art. 2 Cost.: quanto più la situazione di possibile danno è prevedibile e superabile con cautele normali, tanto più incide l’efficienza causale del comportamento imprudente, fino a superare il nesso eziologico (Cass. 20/07/2023, n. 21675). Il relativo apprezzamento è giudizio di fatto, sottratto al sindacato di legittimità salvo anomalie motivazionali (Cass. 13/05/2024, n. 12943). Nel caso concreto il giudice di merito ha escluso ogni incidenza causale della condotta del ciclista, ritenendo la buca non evitabile e non prevedibile: valutazione adeguatamente argomentata e non sindacabile.

Il terzo motivo è infondato: la sentenza impugnata motiva in modo diffuso sugli esiti della consulenza tecnica, e l’adesione alle conclusioni del consulente non richiede specifica motivazione (Cass. 16/11/2022, n. 33742; Cass. 02/02/2015, n. 1815). Il quarto motivo è inammissibile per genericità e per mancata localizzazione del documento ex art. 366, primo comma, num. 6, cod. proc. civ., non essendo pertinente la dedotta violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. (Cass. Sez. U. n. 20867 del 2020). Il quinto motivo denuncia una svista materiale del giudice, errore di percezione deducibile solo con la revocazione ex art. 395, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., e non con il ricorso per cassazione.

Il ricorso incidentale dell’ente provinciale è inammissibile per inosservanza del requisito di esposizione sommaria dei fatti ex art. 366, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., e comunque infondato: l’impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche in forma adesiva, ma deve rispettare il termine interno dell’art. 343 cod. proc. civ., non derogabile, a tutela della parità processuale e del diritto di difesa dell’appellante principale (Cass. Sez. U. n. 8486 del 2024; Cass. 15/11/2022, n. 33629). Il ricorso principale è rigettato, quello incidentale dichiarato inammissibile; le spese tra i due enti sono compensate, con condanna del ricorrente principale alla refusione in favore del danneggiato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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