Inammissibile il motivo che non aggredisce la motivazione della sentenza impugnata (Cass. civ. Sez. III n. 4524 del 20.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non aggredisca la motivazione effettivamente resa dal giudice di merito a sostegno della decisione impugnata. Il ricorrente deve identificare il passaggio motivazionale che assume erroneo e rappresentare le ragioni della sua erroneità: la censura non può risolversi in una prospettazione assertoria sull’apprezzamento del fatto. Ove la sentenza d’appello sia motivata per relationem, il motivo è inammissibile se non individua il tenore della motivazione del primo giudice specificamente condivisa e le critiche ad essa mosse con l’atto di gravame. Il vizio di violazione e falsa applicazione di norme di diritto non può fondarsi su una critica alle risultanze fattuali, ponendosi altrimenti fuori dal perimetro dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ.

Il Fatto

Una società subentrata a Ferrovie dello Stato notificava a una s.n.c. conduttrice intimazione di sfratto per finita locazione in relazione a locali affittati nella stazione di Udine. La conduttrice si costituiva, opponendosi alla convalida, deducendo la novazione del contratto di locazione e la pendenza di un giudizio di legittimità sulla validità del contratto sottoscritto nel 1993. La causa veniva sospesa, poi riassunta e decisa dal Tribunale di Udine, che accertava la scadenza del contratto e condannava la conduttrice a rilasciare i locali.

La Corte d’Appello di Trieste rigettava il gravame e confermava integralmente la sentenza di primo grado. La società conduttrice proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a due motivi, entrambi incentrati sulla mancata configurazione della novazione. Resisteva con controricorso la società subentrata.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i due motivi, entrambi rubricati con riferimento agli artt. 1230, 1231 e 1597 cod. civ. e agli artt. 27 e 28 della legge n. 392/1978, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.

Il primo motivo è inammissibile. Il ricorrente assume come oggetto di critica una motivazione negatoria della novazione che la Corte territoriale ha enunciato per scrutare il secondo motivo di appello, e non quello che effettivamente sostiene la decisione. La motivazione escludente la novazione è invece contenuta nel passaggio dedicato al primo motivo di appello, dove il giudice di merito ha illustrato il c.d. elemento oggettivo della vicenda.

La Corte richiama il principio di diritto per cui l’esercizio del diritto di impugnazione è idoneo solo se i motivi si concretino in una critica della decisione impugnata, con esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è erronea, le quali debbono confrontarsi con le ragioni che la sorreggono. Il motivo, non correlato alla motivazione negatoria della novazione, è pertanto inammissibile.

Neppure può soccorrere una riqualificazione del motivo in relazione alla motivazione concretamente criticata. Nella illustrazione si omette ogni riferimento alla prospettiva transattiva evocata dal giudice di appello; e comunque il motivo si risolve in una mera prospettazione assertoria sull’apprezzamento del fatto, priva della deduzione di una violazione delle norme evocate o di una falsa applicazione delle stesse. Poiché la sentenza d’appello è motivata per relationem, il ricorrente avrebbe dovuto individuare il tenore della motivazione del primo giudice specificamente condivisa e le critiche mosse con l’atto di gravame.

Anche il secondo motivo è inammissibile. Esso rinnova la critica all’apprezzamento delle risultanze fattuali rispetto alla medesima motivazione, e solo all’esito prospetta la violazione delle norme evocate. Così facendo si colloca al di fuori di quanto consente il controllo sul fatto, secondo i principi affermati dalle Sezioni Unite n. 8053 e n. 8054 del 2014.

Il ricorso è dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza e la Corte dà atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *