Correggibile con revocazione l’errore materiale sulle spese per violazione della tariffa forense (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 4953 del 23.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’errata applicazione della tariffa forense nella liquidazione delle spese giudiziali può essere corretta ai sensi dell’art. 288 cod. proc. civ., trattandosi di errore materiale emendabile e non di errore di fatto revocatorio. La correzione è ammessa quando il vizio cade sulla manifestazione di volontà espressa nel comando giudiziale, per svista del giudice, e non già sulla percezione di un fatto. Il superamento del valore massimo dello scaglione tariffario richiede una specifica motivazione: in sua assenza, la liquidazione oltre il massimo integra una mera svista di battitura, correggibile con il procedimento di cui all’art. 287 cod. proc. civ.
Il Fatto
Una cooperativa propone ricorso per la correzione dell’errore materiale contenuto in una precedente ordinanza della Corte di cassazione, con cui erano state liquidate le spese di legittimità in €15.000. La ricorrente sostiene che, per la controversia in esame, trovi applicazione lo scaglione da €52.001 a €260.000, con un valore massimo dei compensi pari a €11.483, e che non vi sia stata alcuna motivazione circa la necessità di superare tale massimo.
Secondo la ricorrente, la Corte sarebbe incorsa in una svista pronunciando la condanna di €15.000 anziché di €5.000. L’Inps, nel costituirsi, resiste con controricorso eccependo l’inammissibilità del mezzo, sul presupposto che si farebbe in realtà valere un errore di fatto revocatorio. La questione giunge così all’esame del collegio in sede camerale.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto l’eccezione di inammissibilità formulata dalla parte controricorrente. Il collegio la respinge richiamando un proprio precedente (Cass. n. 4675 del 1978), secondo cui, in un caso simile, l’errata applicazione di una tariffa forense può essere corretta solo ai sensi dell’art. 288 cod. proc. civ.
Il passaggio decisivo attiene alla qualificazione del vizio. Il ricorso, osserva la Corte, non fa valere un errore sulla percezione di un fatto, bensì un errore che cade sulla manifestazione di volontà espressa nel comando giudiziale. La distinzione è fondata sul principio delle Sezioni Unite n. 12210 del 2022, che la Corte richiama a sostegno della propria soluzione.
Nel merito il ricorso è ritenuto fondato. Dal tenore del ricorso per cassazione originario emerge che il valore della controversia era pari all’importo degli avvisi di addebito contestati, pari a €75.291,00 oltre €12.049,00. La causa rientra dunque nello scaglione indicato dalla ricorrente.
La Corte rileva che l’ordinanza oggetto di correzione non ha inteso superare il massimo dello scaglione, non avendo motivato in tal senso. Essa è invece incorsa in una svista, un errore di battitura, laddove ha indicato €15.000 anziché €5.000, importo corrispondente a meno del valore medio dello scaglione. Il valore della causa, del resto, è inferiore al valore intermedio della fascia compresa tra €52.001 ed €260.000.
L’ordinanza va pertanto corretta nel secondo rigo del dispositivo, sostituendo la dicitura €15.000 con la dicitura €5.000,00. La Corte statuisce infine che nulla deve disporsi sulle spese del presente procedimento, che ha natura amministrativa, richiamando sul punto Cass. n. 12184 del 2020.
Nota della Redazione
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