Inammissibile il motivo non dedotto in appello e la sospensione condizionale negata (Cass. pen. Sez. 7 n. 12961 del 03.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il motivo di ricorso per cassazione che deduca violazione di legge o vizio di motivazione è inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. se la relativa censura non sia stata previamente proposta come motivo di appello. Il giudice di legittimità non può esaminare questioni non devolute al giudice di merito, salvo che il ricorrente contesti specificamente il riepilogo dei motivi di gravame contenuto nella sentenza impugnata. È manifestamente infondato il motivo che censuri il diniego della sospensione condizionale quando la sentenza impugnata abbia espresso una prognosi sfavorevole di non reiterazione fondata su elementi soggettivi della personalità dell’imputato: si tratta di giudizio tipicamente di merito, insindacabile in cassazione se logicamente argomentato.
Il Fatto
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la condanna pronunciata in primo grado per il reato di furto con strappo aggravato. Propone ricorso per cassazione articolando tre motivi: il primo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del reato; il secondo denuncia l’omessa applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 62, comma 4, cod. pen.; il terzo censura il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena.
La Motivazione della Corte
La Sezione Settima dichiara il ricorso inammissibile, esaminando partitamente i tre motivi e ricostruendo il percorso argomentativo della sentenza impugnata.
Sul primo motivo, la Corte rileva che la censura relativa alla sussistenza del reato non è consentita in sede di legittimità perché non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Il dato è ricavabile dal riepilogo dei motivi di gravame contenuto nella sentenza impugnata, che il ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente ove incompleto o non corretto. Il motivo è inoltre giudicato generico nella sua formulazione.
Sul secondo motivo, concernente la mancata applicazione dell’attenuante di cui all’art. 62, comma 4, cod. pen., la Corte osserva che l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto mediante un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti. Il motivo è pertanto manifestamente infondato.
Sul terzo motivo, relativo al diniego della sospensione condizionale, la Corte rileva che la sentenza impugnata ha posto a base del rigetto argomentazioni logiche e ineccepibili, fondate sulla reiterazione nel tempo della condotta illecita e sulla commissione di fatti illeciti pure astrattamente compatibili con l’applicazione del beneficio. Il giudice di merito ha così espresso un giudizio di prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati, che non scade nell’illogicità quando — come nel caso esaminato — la valutazione non si esaurisce nel giudizio di astratta gravità del reato, ma esamina l’incidenza dell’illecito sulla capacità a delinquere dell’imputato ed evidenzia aspetti soggettivi della personalità.
Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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