Permesso di necessità per raccoglimento sulla tomba del congiunto (Cass. pen. Sez. I n. 33197 del 09.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della concessione del permesso di necessità previsto dall’art. 30, comma secondo, ord. pen. rilevano i requisiti dell’eccezionalità della concessione, della particolare gravità dell’evento giustificativo e della correlazione dello stesso con la vita familiare, da accertare tenendo conto dell’idoneità del fatto a incidere nella vicenda umana del detenuto. La pericolosità del richiedente e la gravità dei reati commessi rilevano esclusivamente ai fini della predisposizione di apposite cautele esecutive. La mancata esecuzione di un permesso già concesso non comporta alcuna riduzione dell’eccezionalità dell’evento e impone una riflessione più approfondita sulle modalità sostitutive di realizzazione del bisogno affettivo. Il diniego del permesso di recarsi in preghiera presso il cimitero va rivalutato, trattandosi di modalità concreta e socialmente accettata di raccordo intimo con la persona defunta.
Il Fatto
Il detenuto, sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere, chiedeva un permesso di necessità per recarsi in raccoglimento presso l’abitazione della nonna defunta, incontrando i familiari, o in subordine presso il cimitero. In un primo momento il GIP aveva concesso il permesso per visitare la congiunta morente, ma quel provvedimento non era stato eseguito.
Le successive istanze venivano respinte. La Corte d’appello di Palermo, con ordinanza del 10 febbraio 2026, rigettava il reclamo sul presupposto che, per l’avvenuta tumulazione della congiunta, il parametro dell’eccezionalità dell’evento fosse venuto meno e che le esigenze di raccoglimento potessero essere soddisfatte nel luogo di detenzione. Il detenuto ricorreva per cassazione deducendo l’erronea applicazione di legge.
La Motivazione della Corte
La Sez. I accoglie il ricorso limitatamente all’opzione subordinata, quella relativa alla visita al cimitero. Il percorso argomentativo muove dalla ricostruzione dei requisiti del permesso di necessità, richiamando la lettura consolidata dell’art. 30, comma secondo, ord. pen.: il giudice deve valutare l’idoneità del fatto a incidere nella vicenda umana del detenuto, mentre la pericolosità sociale e la gravità dei reati commessi non escludono il beneficio, ma orientano soltanto le cautele esecutive. Sul punto la Corte richiama il proprio precedente Sez. I, n. 33400 del 29/04/2024.
Applicando tali coordinate, il Collegio rileva che il decesso di una prossima congiunta costituisce un aspetto sicuramente eccezionale nel percorso di vita di ogni persona. Il giudice di merito ne aveva colto l’importanza con la prima autorizzazione, e di questo dato la Corte d’appello non aveva tenuto adeguatamente conto.
Il passaggio centrale riguarda la mancata esecuzione del permesso già concesso. Secondo la Corte essa non comporta una riduzione dell’eccezionalità dell’evento e impone, al contrario, una riflessione più approfondita sulle modalità sostitutive di realizzazione del bisogno affettivo. Il venir meno dell’esecuzione non cancella la rilevanza umana del lutto.
Quanto all’incontro con i familiari, la Corte condivide invece la motivazione del diniego: il bisogno affettivo riguarda essenzialmente il rapporto, divenuto ideale, tra il detenuto e la persona deceduta, non la relazione con i parenti superstiti.
Diverso è il discorso per il raccoglimento sulla tomba. Il Collegio ritiene che il diniego debba essere rivalutato, perché si tratta di una modalità concreta e socialmente accettata di raccordo intimo con la persona defunta, non surrogabile con la preghiera nel luogo di detenzione. Su questo punto l’ordinanza viene annullata con rinvio alla Corte d’appello di Palermo per nuovo giudizio; il ricorso è rigettato nel resto.
Nota della Redazione
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