Inammissibile il ricorso per motivi generici e censure di merito sulla prova (Cass. pen. Sez. VII n. 12959 del 03.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per genericità, il ricorso per cassazione che denunci violazione di legge e vizio di motivazione senza indicare gli elementi posti a base della censura, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. I motivi che sollecitano una diversa comparazione dei significati da attribuire alle prove, o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti su attendibilità, credibilità e valenza probatoria dei singoli elementi, sono manifestamente infondati. Restano deducibili soltanto i vizi della motivazione consistenti in mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà, intrinseca o rispetto a un atto probatorio ignorato quando esistente o affermato quando mancante, su aspetti essenziali tali da imporre diversa conclusione del processo.
Il Fatto
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d’appello di Bari che ha confermato la condanna per il reato di furto in abitazione di cui all’art. 624-bis cod. pen. Propone due motivi: il primo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità; il secondo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza.
La Corte d’appello conferma integralmente il giudizio di responsabilità e la pena, ritenendola congrua in ragione della gravità del fatto, della spregiudicatezza della condotta e dei numerosi precedenti dell’imputato. Il ricorso giunge così davanti alla Cassazione.
La Motivazione della Corte
La Sez. VII rileva anzitutto che entrambi i motivi sono generici, perché privi dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. A fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, il ricorrente non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata.
Questa omissione non consente al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato, con conseguente inammissibilità della doglianza sul piano della sua stessa costruzione formale.
La Corte aggiunge che i motivi sono altresì manifestamente infondati. Non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla manifesta illogicità e dalla contraddittorietà, intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente o affermato quando mancante, purché su aspetti essenziali tali da imporre una diversa conclusione del processo.
Non sono parimenti deducibili le doglianze che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove, o che evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità e dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento. Il giudice di merito, con motivazione esente dai descritti vizi logici, ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento applicando corretti argomenti giuridici.
La responsabilità è stata fondata su molteplici elementi: l’irrilevanza dell’età orientativamente indicata dalla persona offesa, la coincidenza della capigliatura con quella dell’uomo ritratto nei filmati di videosorveglianza, la scelta di un abbigliamento strumentale a coprire i tatuaggi individualizzanti e il tentativo di indirizzare i sospetti su altro soggetto, circostanza che ha indotto a ritenere il ricorrente privo di un alibi idoneo a scagionarlo. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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