Inammissibile il ricorso sui reati informatici e di danneggiamento (Cass. pen. Sez. VII n. 12964 del 03.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di diritto dell’imputato all’interprete e alla traduzione, la verifica della condizione linguistica va condotta in concreto e non in astratto: la presenza di un coimputato straniero, per il quale siano state predisposte le traduzioni e l’assistenza dell’interprete, non dimostra di per sé che l’imputato non comprendesse la lingua italiana. La semidetenzione disciplinata dall’art. 55 della legge 24 novembre 1981, n. 689 non è stata abrogata dalla cd. Riforma Cartabia. In sede di legittimità le censure sul trattamento sanzionatorio sono ammissibili solo per mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione. Il reato di danneggiamento di cui all’art. 635, comma 2, cod. pen. è procedibile d’ufficio quando commesso in danno di beni destinati a uso pubblico.
Il Fatto
Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che, in data 11 giugno 2024, ha confermato la pronuncia di condanna di primo grado per i reati di cui agli artt. 81 cpv., 617-quinquies e 635, comma 2, n. 1, cod. pen. Il difensore di fiducia deposita memoria, pervenuta il 3 febbraio 2025, con cui insiste nell’accoglimento del ricorso.
La difesa deduce quattro motivi: la mancata traduzione del decreto di citazione in appello e della sentenza di primo grado in lingua serba; la violazione dell’art. 55 della legge n. 689/1981 in materia di semidetenzione, asseritamente abrogato; un vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio; l’errore sull’art. 635, comma 2, cod. pen., ritenuto non procedibile d’ufficio. La questione arriva così davanti alla Sezione VII.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina i quattro motivi e li reputa tutti manifestamente infondati, dichiarando il ricorso inammissibile.
Quanto al primo motivo, la doglianza sulla mancata traduzione degli atti in lingua serba è respinta su base strettamente probatoria: dagli atti del fascicolo emerge che il ricorrente comprendeva la lingua italiana e che le traduzioni e la presenza dell’interprete erano state predisposte unicamente per il coimputato. La Corte ribadisce così che l’accertamento sulla conoscenza linguistica dell’imputato è concreto e non può essere desunto dalla posizione processuale di altri soggetti.
Il secondo motivo è respinto nel merito: contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, la disciplina della semidetenzione non è stata abrogata a seguito dell’entrata in vigore della Riforma Cartabia. La Corte esclude dunque la dedotta violazione dell’art. 55 della legge n. 689/1981.
Sul terzo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio, la Corte richiama la regola per cui in cassazione non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà, intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente o affermato quando mancante, su aspetti essenziali tali da imporre una diversa conclusione del processo. Il giudice di merito ha esposto le ragioni del proprio convincimento applicando corretti argomenti giuridici ai fini dell’affermazione della responsabilità.
Il quarto motivo è infine respinto perché il reato di danneggiamento contestato è procedibile d’ufficio, essendo stato commesso in danno di beni destinati a uso pubblico. Ne segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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