Opposizione allo stato passivo, documenti già prodotti acquisibili d’ufficio (Cass. civ. Sez. I n. 15804 del 13.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di opposizione allo stato passivo l’opponente, a pena di decadenza ex art. 99, comma 2, n. 4), l. fall., deve soltanto indicare in modo specifico i documenti di cui intende avvalersi, già prodotti nel corso della verifica dello stato passivo davanti al giudice delegato. Ne consegue che, in difetto della produzione di uno di essi nel giudizio di opposizione, il tribunale deve disporne l’acquisizione d’ufficio dal fascicolo della procedura fallimentare, ove il documento è custodito. È pertanto errata la decisione che ponga a carico del creditore opponente l’onere di produrre nuovamente la documentazione già depositata in sede di verifica, ritenendo che essa non possa essere acquisita ex officio.
Il Fatto
Il giudice delegato al fallimento di una società non ammetteva al passivo il credito vantato dall’agente della riscossione, per complessivi € 178.381,30, a causa della mancata produzione della procura speciale.
Proposta opposizione, il Tribunale rilevava che l’opponente aveva sì prodotto la procura in quella sede, ma non aveva offerto alcuna prova del credito di cui chiedeva l’ammissione, benché fosse suo onere produrre nuovamente la documentazione già depositata in sede di verifica del passivo, non acquisibile d’ufficio. Avverso tale decreto l’agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con due motivi; il fallimento intimato non ha svolto difese.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 99, comma 2, n. 4, l. fall., sostenendo che l’opponente non aveva alcun onere di riprodurre i documenti già depositati con il ricorso di insinuazione, ma doveva soltanto elencare quelli che intendeva utilizzare, con conseguente errore del tribunale nel non disporne l’acquisizione.
La Corte ritiene il motivo fondato. Richiamando la consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. 25663/2020, Cass. 15627/2018, Cass. 5094/2018, Cass. 12549/2017), afferma che nel giudizio di opposizione allo stato passivo l’opponente deve soltanto indicare specificatamente i documenti già prodotti nella fase di verifica davanti al giudice delegato, a pena di decadenza.
Da ciò deriva che, in difetto della produzione di uno di quei documenti, il tribunale deve disporne l’acquisizione dal fascicolo d’ufficio della procedura fallimentare, dove esso è custodito. Il principio esclude che l’onere di una nuova produzione possa essere posto a carico della parte.
La decisione impugnata confligge all’evidenza con tale regola, laddove ritiene che il creditore opponente abbia l’onere di produrre nuovamente davanti al tribunale la documentazione già versata in sede di verifica, non potendo essa essere acquisita ex officio.
Ne consegue l’assorbimento del secondo mezzo, che lamenta la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’ammissione con riserva della procura; il suo vaglio risulta non necessario. Il decreto è quindi cassato con rinvio al Tribunale di Patti, che nel nuovo esame si atterrà ai principi esposti e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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