Onere della banca e prescrizione della ripetizione di indebito nel conto corrente (Cass. civ. Sez. 1 n. 11958 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di prescrizione dell’azione di ripetizione di indebito proposta dal correntista per addebiti illegittimi su un conto corrente assistito da apertura di credito, l’onere di allegazione gravante sulla banca convenuta che voglia opporre l’eccezione è soddisfatto con l’affermazione dell’inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare. Non è necessario che l’istituto di credito indichi le specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte. Spetta invece al giudice di merito verificare, anche d’ufficio, la sussistenza dell’affidamento e operare la cernita tra rimesse ripristinatorie e solutorie, applicando il diverso regime di decorrenza del termine. La valutazione del giudice di merito sulla valenza interruttiva di un atto del creditore, se conforme ai principi di diritto, costituisce accertamento in fatto, sindacabile in sede di legittimità solo nei casi di anomalia motivazionale.
Il Fatto
La banca convenuta impugnava le sentenze della Corte d’Appello di L’Aquila che, in accoglimento del gravame del correntista, avevano accertato l’illegittimità di interessi ultralegali, capitalizzazione, commissione di massimo scoperto e altri addebiti su un conto corrente acceso nel 1993 ed estinto nel 2013. Il giudice di primo grado aveva integralmente respinto la domanda, accogliendo l’eccezione di prescrizione sollevata dalla banca.
La Corte territoriale, con sentenza non definitiva, aveva invece ritenuto che la banca non avesse adeguatamente assolto all’onere di allegazione, non avendo operato alcun riferimento concreto all’andamento del conto in esame e alla presenza di versamenti destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell’affidamento. Con la sentenza definitiva, all’esito di una consulenza tecnica d’ufficio, aveva accolto la domanda di nullità delle clausole e di ripetizione di indebito. La banca ricorreva per cassazione affidandosi a due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, concernente l’idoneità dell’atto interruttivo della prescrizione. Il giudizio sulla valenza interruttiva di un atto dedotto in giudizio, quando espresso in conformità ai principi richiamati, costituisce accertamento in fatto la cui sindacabilità in sede di legittimità è limitata ai casi di anomalia motivazionale o di omesso esame circa un fatto decisivo. Il ricorrente aveva invece sollecitato una rinnovata valutazione di merito e risultava carente sul piano del rispetto dell’art. 366, n. 6, c.p.c.
Il secondo motivo è stato invece ritenuto fondato. Il giudice del rinvio aveva richiesto alla banca di operare una distinzione tra rimesse ripristinatorie e solutorie, ma tale distinzione, secondo la Suprema Corte, non è richiesta all’istituto di credito in sede di eccezione. Il fondamentale principio espresso dalle Sezioni Unite n. 24418 del 2010 impone al giudice di distinguere: le rimesse che reintegrano la provvista nell’ambito del fido non integrano pagamenti e la prescrizione decorre solo dalla chiusura del rapporto; le rimesse che coprono uno scoperto o uno sconfinamento hanno carattere solutorio, con decorrenza della prescrizione dai singoli versamenti, anche in costanza di rapporto.
Sulla base di questo regime, la Corte ha ribadito che l’onere della banca convenuta è solo quello di allegare e dichiarare di voler profittare della prescrizione. Sarebbe stato compito della Corte territoriale, anche d’ufficio, verificare la sussistenza dell’affidamento risultante dai documenti legittimamente acquisiti e operare la cernita tra annotazioni a carattere solutorio e ripristinatorio. La decisione impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di L’Aquila in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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