Mutamento di rito Fornero e onere di allegazione del pregiudizio difensivo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13696 del 22.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La violazione della disciplina che impone l’introduzione della causa con il rito c.d. Fornero può essere dedotta come motivo di impugnazione solo se la parte indichi il concreto pregiudizio alle proprie prerogative processuali e il conseguente interesse alla rimozione del vizio. Tale pregiudizio non può ravvisarsi nella sola privazione di una fase processuale, poiché il rito ordinario rappresenta la massima espansione della cognizione integrale ed è idoneo a consentire il migliore esercizio del diritto di difesa. La mancata assegnazione alle parti di un termine perentorio per l’integrazione degli atti può invece determinare nullità della sentenza, ma solo ove tale omissione abbia in concreto compresso il diritto di difesa; in tal caso il giudice di appello non rimette la causa al primo giudice, essendo tenuto a deciderla nel merito dopo aver assegnato il termine.
Il Fatto
Una lavoratrice con qualifica dirigenziale impugna il licenziamento intimato dalla società datrice nel dicembre 2016, contestualmente all’adozione di un nuovo modello organizzativo che aveva reso impossibile il suo reinserimento.
Il giudice di primo grado, dopo il mutamento dal rito c.d. Fornero al rito ordinario del lavoro, respinge la domanda. La Corte d’appello conferma, ritenendo provata la riorganizzazione aziendale e non censurabile la scelta economico-organizzativa, escludendo finalità emarginanti e considerando inammissibile, perché fatto nuovo, la deduzione introdotta solo con le note integrative. La lavoratrice ricorre per cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia la trattazione del giudizio di appello secondo il rito ordinario anziché il rito c.d. Fornero, con conseguente perdita della fase di opposizione e della corsia preferenziale. La Corte lo ritiene infondato: la violazione della disciplina sul rito è deducibile solo indicando il concreto pregiudizio alle prerogative processuali. La privazione di una fase processuale non integra di per sé tale pregiudizio, poiché il rito ordinario costituisce la massima espansione della cognizione integrale. La ricorrente non lamenta la mancata assegnazione di un termine per integrare gli atti e anzi richiama il deposito di note integrative, con esclusione di un automatico profilo di nullità; né indica specifici danni difensivi.
Il secondo, terzo e quarto motivo sono dichiarati inammissibili. Le censure di violazione di legge e di omesso esame di un fatto decisivo mirano in realtà a una rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in sede di legittimità anche per la presenza di una doppia conforme. Il ricorso per cassazione non è uno strumento per accedere a un terzo grado di giudizio: spetta al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere le risultanze ritenute più idonee.
La Corte aggiunge che le censure sono comunque prive di decisività: accertata la soppressione del posto, diventa irrilevante esaminare la qualifica della lavoratrice e le mansioni di fatto svolte, che il giudice di appello ha verificato essere state concordate tra le parti con scrittura privata transattiva stragiudiziale e prive di preordinazione all’emarginazione.
Il quinto motivo, relativo all’error in procedendo per la ritenuta tardività del fatto nuovo, è pure inammissibile. La denuncia di un error in procedendo non dispensa dal dedurre in modo specifico i fatti processuali alla base dell’errore e dal trascrivere gli atti rilevanti o indicare i luoghi del processo ove reperirli. La ricorrente non descrive analiticamente l’iter processuale seguito per il mutamento di rito e trascrive note in cui non compare il fatto storico di cui lamenta la mancata valutazione.
Il ricorso è quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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