Volontariato nel circolo culturale e accertamento della subordinazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13692 del 22.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della qualificazione di un rapporto come lavoro subordinato, la formale configurazione dell’attività come volontariato ai sensi della legge n. 266 del 1991 è rilevante ma non assorbente. Spetta al giudice del merito valutare le risultanze processuali e accertare la sussistenza degli indici della subordinazione. Tale valutazione costituisce apprezzamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata. La denuncia di violazione o falsa applicazione di norme di legge non può fondarsi sul mero confronto con le conclusioni del giudice del merito, né risolversi in una rivisitazione delle prove. Un motivo già proposto con il ricorso che ha determinato la sentenza rescindente e respinto è inammissibile se riproposto.
Il Fatto
Un circolo culturale e il suo legale rappresentante impugnavano in Cassazione la sentenza della Corte d’appello, emessa in sede di giudizio di rinvio a seguito di una precedente pronuncia della Corte, che aveva accertato la natura subordinata dei rapporti di lavoro instaurati con alcuni soci che avevano dato disponibilità ad attività di volontariato. La vicenda traeva origine da un verbale redatto dall’Ispettorato territoriale del lavoro, che aveva respinto la configurazione dei rapporti come volontariato e li aveva qualificati come lavoro subordinato.
Il ricorrente proponeva ricorso articolato su più motivi, denunciando la violazione delle norme sul volontariato e la mancata valorizzazione degli elementi contrari alla subordinazione. L’Ispettorato resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui, ai fini della qualificazione del rapporto come subordinato, è censurabile in sede di legittimità soltanto la determinazione dei criteri generali e astratti da applicare al caso concreto. La valutazione delle risultanze processuali che hanno indotto il giudice del merito a includere il rapporto nell’uno o nell’altro schema contrattuale costituisce invece apprezzamento di fatto, incensurabile in detta sede se correttamente motivata, come ribadito da Cass. n. 9808 del 2011 e Cass. n. 9256 del 2009.
La Corte precisa che una violazione o falsa applicazione di norme di legge non può dipendere né essere dimostrata dall’erronea valutazione del materiale istruttorio. Un’autonoma questione di malgoverno dell’art. 2697 cod. civ. può porsi solo in presenza di situazioni tipiche, quali l’aver posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, il ricorso alla scienza privata, la disattenzione di prove legali o l’inversione degli oneri probatori. Nel caso di specie nessuna di tali situazioni è rappresentata: la violazione denunciata è tratta in maniera apodittica dal mero confronto con le conclusioni del giudice del merito e si risolve nel sollecitare una nuova valutazione nel merito, non consentita in sede di legittimità.
Quanto al profilo sostanziale, la Corte osserva che la Corte territoriale ha correttamente ritenuto sussistente il rapporto di lavoro subordinato alla luce dell’accertamento dei tipici indici della subordinazione. La qualificazione formale come volontariato è rilevante ma non determinante, come affermato da Cass. n. 5787 del 1999 e Cass. n. 13884 del 2004 sul carattere non assorbente del nomen iuris.
Il motivo relativo alla pretesa incapacità processuale dell’organo che aveva proposto appello è dichiarato inammissibile, essendo già stato proposto con il ricorso che aveva determinato la sentenza rescindente e respinto. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese di lite e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ulteriore.
Nota della Redazione
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