Interpretazione clausola contratto aziendale su minimo garantito mance croupier (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13697 del 22.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di interpretazione di una clausola di contratto collettivo aziendale che assicura ai croupier un “minimo garantito” di mance “pro quota per ogni milione indiviso di mancia”, il giudice di merito può attribuire alla clausola il significato di calcolare il minimo con riferimento alla sola quota di incassi di spettanza dei dipendenti e non all’intero incasso, ove tale lettura sia sostenuta dal criterio sistematico e dal comportamento complessivo delle parti. L’art. 1362 cod. civ. impone di ricostruire la comune volontà delle parti non solo attraverso il senso letterale delle parole, ma anche mediante il loro comportamento complessivo, anche posteriore alla conclusione del contratto. A fronte di più interpretazioni possibili, la mera contrapposizione dell’interpretazione disattesa dal giudice di merito non integra il vizio di violazione di legge, restando il risultato ermeneutico insindacabile in sede di legittimità ove la motivazione non sia implausibile né incongrua. Una volta enunciata la regula iuris con intervento nomofilattico, l’interpretazione acquista vocazione di stabilità e non può essere smentita da contrapposte ricostruzioni di merito.

Il Fatto

Numerosi dipendenti ed ex dipendenti della casa da gioco veneziana, addetti al reparto roulette, convenivano in giudizio la società datrice di lavoro per ottenere l’accertamento del diritto a percepire il trattamento economico minimo garantito sulle mance, previsto da una clausola di contratto collettivo aziendale vigente dal 1990 e reiterata nei contratti successivi. Il contenzioso ha origine da una divergenza sull’oggetto del calcolo: se il minimo garantito dovesse essere commisurato all’intero incasso delle mance oppure alla sola quota di incassi destinata al personale.

Dopo un primo grado favorevole ai lavoratori, la Corte d’appello aveva riformato la decisione, riducendo le somme dovute. Seguivano un primo annullamento con rinvio, una nuova decisione territoriale e un secondo annullamento per vizi di acquisizione probatoria. La sentenza emessa in sede di nuovo rinvio, confermando la lettura restrittiva della clausola, ha condannato la società al pagamento delle sole differenze calcolate sulla metà degli incassi. I lavoratori hanno così proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

La Motivazione della Corte

Il ricorso non è stato accolto. La Corte ha esaminato i tre motivi, incentrati sulla lettura della clausola e sul percorso argomentativo del giudice di rinvio, richiamando la propria giurisprudenza che ha già scrutinato le medesime questioni, costituita dalle decisioni Cass. nn. 28128, 27759, 27419 e 26158 del 2020, alle cui motivazioni ha rinviato.

Il Collegio ha ricostruito il testo della clausola aziendale, che ripartisce le mance per la roulette al 50% all’Azienda e 50% al personale e assicura agli aventi diritto del reparto roulette un “minimo garantito di lire 2.790 pro-quota per ogni milione indiviso di mancia, secondo la ripartizione vigente al 31/12/1990”. Secondo la Corte, la sentenza impugnata ha correttamente applicato i criteri legali di ermeneutica contrattuale, rilevando che il dato letterale dell’espressione “milione indiviso di mance” non impedisce di ricostruire il significato secondo cui il minimo è commisurato alla quota di spettanza dei dipendenti e non all’intero incasso.

Determinante è risultato il riscontro del comportamento dei contraenti: la condotta tenuta dalla società, la dichiarazione del rappresentante sindacale sottoscrittore dell’accordo e l’inerzia delle organizzazioni sindacali, anche dopo la segnalazione di errori di quantificazione da parte dei lavoratori, confortano la lettura accolta dal giudice di appello. Il risultato interpretativo è frutto di una considerazione complessiva delle clausole e dell’applicazione di criteri ulteriori rispetto a quello puramente letterale.

La Corte ha poi richiamato l’orientamento consolidato in tema di interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata, che — a fronte di due o più interpretazioni possibili — esclude che la mera contrapposizione della lettura disattesa dal giudice di merito sia idonea a fondare il vizio di legittimità (Cass. n. 19044 del 2010, Cass. n. 14432 del 2016). Lo sviluppo concreto del significato attribuito alla clausola, compreso il ricorso a formule matematiche, attiene al merito ed è insindacabile in sede di legittimità.

Infine, il Collegio ha ribadito la vocazione di stabilità dell’interpretazione nomofilattica una volta enunciata, richiamando Cass. SS.UU. n. 15144 del 2011, Cass. SS.UU. n. 23675 del 2014 e Cass. SS.UU. n. 11747 del 2019: in un sistema che valorizza l’affidabilità e la prevedibilità delle decisioni, i mutamenti di orientamenti consolidati sono ammessi solo se giustificati da gravi ragioni. Il ricorso è stato dunque rigettato, con condanna dei lavoratori alle spese di lite e con l’attestazione della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato aggiuntivo ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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