Il finanziamento degli aumenti della retribuzione di posizione non azzera la parte variabile (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 22716 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 91, comma 5, del CCNL Area Sanità 2016-2018 del 24 luglio 2019 costituisce norma di copertura finanziaria, volta a ribilanciare le componenti fissa e variabile della retribuzione di posizione dei dirigenti sanitari. Gli incrementi della parte fissa sono finanziati mediante corrispondenti riduzioni della parte variabile, ma la clausola di salvaguardia che fa salvo il valore individuale complessivo della retribuzione di posizione in essere impone di mantenere fermo tale valore, consentendo una mera riduzione e non l’azzeramento della componente variabile. Il terzo periodo del comma in questione, che disciplina l’ipotesi di insufficienza della parte variabile, deve essere letto in continuità con la suddetta clausola di salvaguardia, la quale costituisce un limite non valicabile dalle successive disposizioni pattizie. Ne consegue che l’eventuale aumento del numero degli incarichi dirigenziali da parte dell’ente non giustifica l’azzeramento della parte variabile, dovendo l’ente far fronte al maggior fabbisogno con le risorse indicate dalla norma pattizia secondo l’ordine di priorità previsto.
Il Fatto
Due dirigenti sanitarie convenivano in giudizio l’IRCCS Fondazione G. Pascale, chiedendo il pagamento delle differenze retributive derivanti dalla mancata erogazione della parte variabile dell’indennità di posizione prevista dall’art. 91, comma 5, del CCNL di settore. Il Tribunale rigettava la domanda, ma la Corte d’Appello di Napoli, con sentenza n. 3771/2024, accoglieva il gravame e condannava l’Istituto al pagamento delle somme richieste. Avverso tale pronuncia l’IRCCS proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato il primo motivo, con cui l’Istituto denunciava la violazione degli artt. 91 e 94 del CCNL Area Sanità del 24 luglio 2019, ritenendolo infondato. L’interpretazione fornita dalla Corte territoriale è corretta: la disposizione contrattuale ha previsto un aumento dei valori annui delle retribuzioni di posizione e ha stabilito che tali valori siano finanziati dal Fondo di cui all’art. 94, aggiungendo che gli incrementi della parte fissa sono finanziati mediante corrispondenti riduzioni di quella variabile, ferma la graduazione delle posizioni e il valore individuale complessivo della retribuzione in essere.
La norma ha natura di copertura finanziaria, con cui le parti sociali hanno inteso ribilanciare il peso delle due componenti della retribuzione di posizione. Tuttavia, come emerge chiaramente dal dettato pattizio e dalla clausola di salvaguardia finale, l’aumento della parte fissa non comporta l’azzeramento integrale della parte variabile, ma solo una sua riduzione. La clausola che fa salvo il valore complessivo della retribuzione di posizione in essere costituisce un elemento letterale dirimente, a fronte del quale non rileva che l’ente abbia scelto di incrementare il numero degli incarichi dirigenziali.
Per l’ipotesi in cui la parte variabile non sia sufficiente a garantire il nuovo valore della parte fissa, il terzo periodo del comma 5 prevede l’utilizzo, secondo un ordine di priorità, delle risorse di cui all’art. 94, comma 3, lett. a) ed e). Tale previsione, letta in continuità con la clausola di salvaguardia, impone di mantenere fermo il valore individuale complessivo della retribuzione di posizione in godimento, quale limite non valicabile dalle successive disposizioni pattizie.
Il secondo motivo, relativo all’omesso esame di un accordo decentrato che avrebbe comportato lo svuotamento del fondo, è stato dichiarato inammissibile: la sentenza impugnata non ha ignorato l’aumento delle posizioni dirigenziali, ma ne ha tratto conseguenze diverse, conformi alla corretta interpretazione delle norme. L’aumento degli incarichi è giustificato solo se l’ente è in grado di sostenerli con le proprie disponibilità finanziarie. Anche il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per non avere individuato le norme processuali asseritamente violate, secondo i principi di specificità richiesti dalla denuncia di errori processuali del giudice di merito.
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Nota della Redazione
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