Mutata struttura del reato continuato e aumenti per recidiva non violano il (Cass. pen. Sez. III n. 31843 del 24.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Non viola il divieto di reformatio in pejus di cui all’art. 597 cod. proc. pen. il giudice dell’impugnazione che, mutata la struttura del reato continuato per effetto della intervenuta assoluzione dal fatto ritenuto più grave o del mutamento della qualificazione giuridica di quest’ultimo, apporta per uno dei fatti unificati dall’identità del disegno criminoso un aumento di pena maggiore rispetto a quello stabilito dal primo giudice, purché non irroghi una pena complessivamente superiore. In tema di recidiva aggravata di cui all’art. 99, commi 1 e 2, cod. pen., l’aumento di pena non può essere determinato in misura inferiore a un terzo. La graduazione del trattamento sanzionatorio, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni per circostanze, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, ed è inammissibile in cassazione la censura che miri a una nuova valutazione della congruità della pena non frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico.

Il Fatto

Con sentenza del 7 maggio 2024 la Corte d’appello di Ancona, decidendo sull’impugnazione dell’imputato avverso la pronuncia del G.i.p. del Tribunale di Ancona del 28 marzo 2022, resa a seguito di giudizio abbreviato, ha assolto l’imputato da due contestazioni di detenzione illecita di stupefacenti e ha rideterminato la pena per i reati residui in un anno di reclusione e 1.400,00 euro di multa.

Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, la violazione del divieto di reformatio in pejus e dei criteri di proporzionalità e adeguatezza della pena, oltre a un vizio della motivazione. Il ricorrente lamentava che la Corte territoriale, dopo le assoluzioni, aveva assunto come reato più grave una contestazione diversa e aveva applicato aumenti per la recidiva e la continuazione proporzionalmente superiori a quelli fissati in primo grado, senza adeguata giustificazione.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte muove dalla premessa fissata dalle Sezioni Unite n. 16208 del 27/03/2014, richiamata insieme a un consolidato indirizzo di legittimità. Quando muta la struttura del reato continuato, il giudice dell’impugnazione può apportare per uno dei fatti unificati dall’identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, purché non irroghi una pena complessivamente superiore.

Il Collegio rileva che nel caso di specie, come riconosciuto dallo stesso ricorrente, la struttura del reato continuato è effettivamente mutata a seguito delle intervenute assoluzioni, con la conseguenza che la Corte territoriale ben poteva applicare aumenti per la recidiva e la continuazione proporzionalmente più elevati. La verifica decisiva, osserva la Corte, è di ordine complessivo: la pena finale era stata comunque ridotta rispetto a quella inflitta in primo grado, considerata la diminuente del rito, con la conseguenza che non è ravvisabile alcuna violazione dell’art. 597 cod. proc. pen.

Quanto alla misura dell’aumento per la recidiva aggravata, la Corte richiama il principio secondo cui, in presenza dell’art. 99, commi 1 e 2, cod. pen., l’aumento non può essere inferiore a un terzo. Poiché l’aumento applicato dalla Corte d’appello era pari al minimo edittale, la doglianza sull’eccessività risulta evidentemente infondata.

Il trattamento sanzionatorio, inoltre, è stato ritenuto adeguatamente giustificato: la pena base era inferiore alla media edittale e quindi non richiedeva analitica e diffusa motivazione, secondo il principio delle Sezioni Unite n. 12778 del 27/02/2020. La Corte territoriale aveva valorizzato la gravità e la pluralità delle condotte, il quantitativo e la tipologia dello stupefacente e la personalità negativa dell’imputato, gravato da plurimi precedenti, indicando gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. ritenuti determinanti.

Le censure sul punto, osserva la Corte, sono state proposte in modo generico ed esclusivamente sul piano valutativo, dunque in modo non consentito nel giudizio di legittimità. La graduazione del trattamento sanzionatorio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, esercitato secondo gli artt. 132 e 133 cod. pen., ed è inammissibile la censura volta a una nuova valutazione della congruità della pena. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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