Inammissibile il ricorso che non impugna l’ordinanza istruttoria con motivi specifici (Cass. pen. Sez. II n. 31841 del 23.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza istruttoria reiettiva può essere impugnata unitamente alla sentenza ai sensi dell’art. 586 cod. proc. pen., ma l’impugnazione deve essere sorretta da motivi specifici, idonei a individuare il vizio dedotto, non essendo sufficiente la connessione con un motivo di gravame. La mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello è deducibile per violazione dell’art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. solo quando la prova sia sopravvenuta o scoperta dopo la sentenza di primo grado. La prova decisiva non può consistere in un mezzo dichiarativo, il cui esito è destinato a essere confrontato con gli altri elementi acquisiti. Il difetto di specificità dei motivi, già devoluti in appello e puntualmente disattesi, rende il ricorso inammissibile.

Il Fatto

La ricorrente impugna la sentenza con cui la Corte di appello di Genova, in riforma della decisione del Tribunale di Savona, ha escluso la continuazione e rideterminato la pena per il reato di circonvenzione d’incapace. Con il primo motivo lamenta che i giudici dell’appello abbiano ritenuto non impugnata l’ordinanza istruttoria con cui il giudice di primo grado aveva escluso l’acquisizione delle dichiarazioni rese dalle persone offese davanti al giudice tutelare.

Secondo la difesa, l’impugnazione dell’ordinanza doveva ritenersi implicitamente contenuta nell’atto di appello, essendo il documento connesso al profilo delle condizioni psichiche delle vittime. Gli ulteriori motivi investono la valutazione delle prove orali e documentali, l’elemento oggettivo del reato, la revoca della delega bancaria, il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la quantificazione del risarcimento.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva anzitutto la correttezza di quanto ritenuto dai giudici dell’appello. Manca un’impugnazione dell’ordinanza istruttoria e questa non può desumersi dai contenuti dei motivi di gravame, giacché anche i vizi dell’ordinanza impugnata unitamente alla sentenza devono essere dotati del requisito della specificità, necessario per consentire al giudice il controllo sulla decisione impugnata. Nel ricorso, come nell’atto di appello, non viene indicato quale vizio sia incorso il giudice di primo grado nel rigettare la richiesta istruttoria.

Tale carenza non è sanata dalla memoria depositata in appello, il cui contenuto, privo di valenza censoria, si risolve in una mera richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, non vincolante per i giudici. La doglianza porta così la censura nel paradigma dell’art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., ossia mancata assunzione di una prova decisiva, con plurimi profili di inammissibilità.

Anzitutto, la mancata rinnovazione in appello può costituire violazione della norma solo nel caso di prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado. Nel caso in esame il documento non è sopravvenuto né scoperto successivamente, mancando in radice ogni possibilità di dolersi della sua mancata assunzione. In secondo luogo, per una prova dichiarativa manca ab origine la possibilità di assumere i connotati della decisività, dovendo il suo risultato essere vagliato per confronto con gli altri elementi acquisiti.

Quanto ai motivi secondo, terzo, quarto e quinto, essi si risolvono in una valutazione delle risultanze processuali alternativa a quella dei giudici di merito, non scrutabile in sede di legittimità. Il controllo sulla motivazione è limitato alle ipotesi tassative della carenza, della manifesta illogicità e della contraddittorietà, non ravvisabili nel caso concreto, avendo la Corte di appello dato puntuale risposta a tutte le questioni. Il ricorso per motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello è inammissibile perché non specifico ma solo apparente.

L’ultimo motivo è manifestamente infondato: la diminuzione della pena deriva dalla mera ristrutturazione giuridica del fatto, rimasto integro nei suoi accadimenti e nella misura del danno, con conseguente inalteratezza del risarcimento. All’inammissibilità segue la condanna della ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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