Eccesso colposo in legittima difesa e riqualificazione senza violazione della correlazione (Cass. pen. Sez. VII n. 39903 del 11.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La riqualificazione del fatto contestato come lesioni personali dolose in eccesso colposo di legittima difesa non integra violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza. Per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale della fattispecie concreta, tale da generare incertezza sull’oggetto dell’imputazione e un reale pregiudizio dei diritti di difesa. Il controllo non si esaurisce nel confronto letterale tra contestazione e sentenza, poiché la garanzia è rispettata quando l’imputato si è trovato in condizione concreta di difendersi sull’oggetto dell’imputazione. L’art. 55 cod. pen. non configura una causa di giustificazione, ma richiama la disciplina generale dell’errore e della colpa, con applicazione delle disposizioni sui delitti colposi.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato in secondo grado dalla Corte di appello di Bari con sentenza del 15/11/2024. Propone ricorso per cassazione a mezzo del difensore, deducendo due motivi. Con il primo lamenta la violazione dell’art. 521 cod. proc. pen., perché il giudice avrebbe dovuto trasmettere gli atti al pubblico ministero a fronte di fatti accertati diversi da quelli contestati: la riqualificazione da un pugno al volto sferrato volontariamente a una gomitata allo zigomo sinistro e da lesioni dolose a lesioni colpose per eccesso colposo. Con il secondo motivo denuncia motivazione illogica e contraddittoria, con travisamento della prova, in ordine alla negata legittima difesa e alla condanna della parte civile per gli stessi fatti.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile. I motivi sono manifestamente infondati, privi di specificità, per lo più in fatto e del tutto assertivi. Essi riproducono censure già vagliate e disattese dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici, senza la necessaria critica analitica delle argomentazioni della decisione impugnata.
Nel merito, il ricorrente non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte territoriale, che risulta logica, congrua e corretta in diritto, quindi immune da vizi di legittimità.
Quanto al primo motivo, i giudici di merito potevano riqualificare le contestate lesioni personali dolose in eccesso colposo di legittima difesa senza alcun vulnus del principio di correlazione. Per aversi mutamento del fatto serve una trasformazione radicale, negli elementi essenziali, della fattispecie concreta, così da configurare un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti di difesa. L’indagine sulla violazione del principio di correlazione non può esaurirsi nel mero confronto letterale tra contestazione e sentenza: la violazione è insussistente quando l’imputato, attraverso l’iter del processo, si è trovato nella condizione concreta di difendersi sull’oggetto dell’imputazione.
La Corte ricorda che l’eccesso colposo in legittima difesa non comporta l’assoluzione, ma la riqualificazione del reato come colposo, con applicazione delle disposizioni concernenti i delitti colposi. L’art. 55 cod. pen. non configura alcuna fattispecie scriminante o esimente, limitandosi a ribadire in tema di cause di giustificazione la disciplina generale dell’errore e della colpa di cui agli artt. 43 e 47 cod. pen. Viene richiamato il precedente Sez. V n. 11806 del 13.02.2014, Jehlica, Rv. 260210, che censurò la decisione del giudice di merito per aver assolto l’imputato anziché riqualificare il fatto come colposo.
Quanto al secondo motivo, la sussistenza di una sentenza o di un decreto penale di condanna a carico della parte lesa non è rilevante, per la sua non incompatibilità con la ritenuta ipotesi di eccesso colposo a carico del ricorrente. All’inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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