La nullità della clausola di esonero dalla preventiva escussione non determina automaticamente la decadenza (Cass. civ. Sez. 3 n. 14303 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La nullità della clausola contrattuale che esonera il creditore dall’onere di escussione preventiva del debitore principale, ex art. 1957 cod. civ., non determina automaticamente la decadenza del garante per mancato assolvimento di detto onere. L’accertamento della decadenza postula un ulteriore e autonomo accertamento, da compiersi su tempestiva domanda o eccezione del fideiussore, circa l’effettiva mancata richiesta di pagamento al debitore principale. La sola declaratoria di nullità vessatoria della clausola impone l’espunzione della stessa e l’applicazione della regola legale, ma l’onere di allegare e provare che il creditore non ha escusso il debitore nei termini di legge rimane a carico del garante.
Il Fatto
In seguito alla notifica di un decreto ingiuntivo, emesso su istanza della banca creditrice per la somma di 449.923,38 euro, i fideiussori di una cooperativa debitrice proponevano opposizione, deducendo la nullità della fideiussione per indeterminatezza dell’oggetto e per violazione delle norme anticoncorrenza. Il Tribunale di Savona revocava il decreto ingiuntivo condannando i fideiussori al pagamento di una somma minore. La corte d’appello confermava la decisione, rilevando la nullità della clausola che escludeva la decadenza ma considerando tardiva l’eccezione di decadenza.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato congiuntamente i due motivi del ricorso principale, entrambi incentrati sulla violazione dell’art. 1957 cod. civ. Secondo il ricorrente, dichiarata la nullità della clausola che lo esonerava dall’onere di previa escussione, ne sarebbe dovuta conseguire automaticamente la decadenza del creditore, senza necessità di una specifica eccezione. La Corte ha ritenuto la tesi infondata.
Il ragionamento si fonda sulla distinzione tra due piani accertativi diversi. La nullità della clausola esonerante comporta che il garante sia onerato della richiesta di pagamento al debitore principale, ma non anche l’automatica decadenza per il mancato adempimento di tale onere. La decadenza presuppone un accertamento ulteriore e autonomo, concernente l’effettiva mancata escussione da parte del creditore prima di agire nei confronti del fideiussore. Tale accertamento non è contenuto nella declaratoria di nullità, ben potendo il creditore aver comunque adempiuto l’onere pur essendo esonerato dalla clausola.
Nel confermare tale principio, la Corte ha richiamato il proprio precedente (Cass. 8989/2012), secondo cui il fideiussore che si oppone al decreto ingiuntivo non può eccepire tardivamente la decadenza se nell’atto introduttivo si è limitato a invocare l’invalidità del contratto. Il principio è stato applicato anche all’ipotesi in cui l’invalidità derivi dalla natura vessatoria della clausola.
La Corte ha precisato che, una volta espunta la clausola abusiva e sostituita dalla regola di cui all’art. 1957 cod. civ.l, l’allegazione e la prova dell’inadempimento dell’onere competono pur sempre al fideiussore. Nella specie, tale prova non è stata fornita, emergendo dagli atti che il creditore aveva richiesto il pagamento al debitore principale prima di rivolgersi al garante.
Il ricorso incidentale, sostanzialmente condizionato, è stato dichiarato assorbito, vertendo su questioni rimaste prive di rilevanza all’esito del rigetto del ricorso principale. La Corte ha quindi rigettato il ricorso principale e condannato il ricorrente alla rifusione delle spese processuali.
Nota della Redazione
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