Inammissibile il ricorso che censura la diligenza bancaria senza confrontarsi con l’accertamento di merito (Cass. civ. Sez. 1 n. 11952 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La censura che, deducendo la violazione dell’art. 1176, secondo comma, cod. civ., contesti la valutazione della diligenza professionale della banca operata dal giudice di merito è inammissibile, poiché dalla violazione di legge va distinta la denuncia dell’erronea ricognizione della fattispecie concreta, rimessa all’apprezzamento del giudice di merito e sindacabile in sede di legittimità solo nei limiti del vizio di motivazione. Il sindacato sulla motivazione, a seguito della riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., è circoscritto alle ipotesi di anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante. La decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ. comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., non automatica ma affidata alla valutazione del caso concreto.
Il Fatto
La società convenne in giudizio la banca, suo istituto di credito, per sentirla condannare al risarcimento del danno subito a seguito del pagamento di bonifici e assegni apparentemente sottoscritti dalla propria amministratrice unica ma in realtà apocrifi, firmati da un soggetto non dipendente della società, falsificazione accertata in sede penale. Il Tribunale accolse parzialmente la domanda, ravvisando la responsabilità della banca per il pagamento degli assegni presentati all’incasso dalla falsaria quale beneficiaria.
La Corte d’appello, rigettato l’appello principale della società e accolto quello incidentale della banca, ha escluso la violazione dello standard di diligenza richiesto dall’art. 1176 cod. civ., non ravvisando una colpa dell’istituto di credito per non essersi avveduto della falsificazione delle sottoscrizioni. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, condividendo la proposta di definizione anticipata formulata dal Consigliere delegato ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. I primi due motivi, pur rubricati come violazione dell’art. 1176 cod. civ., non investivano il significato della norma ma l’applicazione concretamente fattane dalla Corte territoriale, ponendo in discussione l’accertamento di merito relativo alla riconducibilità della condotta della banca allo standard di diligenza professionale qualificata.
Il terzo motivo è stato ritenuto parimenti inammissibile, poiché la rilevabilità ictu oculi della falsità delle firme costituisce un apprezzamento di merito, la cui motivazione non presentava i caratteri dell’anomalia motivazionale sindacabile in cassazione: la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. ha ridotto il sindacato di legittimità alla sola ipotesi di motivazione apparente o perplessa, escluso qualunque difetto di sufficienza. Il quarto motivo, concernente l’omesso esame della documentazione prodotta, non riguardava uno specifico fatto storico ma la valutazione del complesso del materiale istruttorio, anch’essa rimessa al giudice di merito.
Il quinto motivo, infine, deduceva la falsa applicazione dell’art. 1227 cod. civ., ma si risolveva in un sindacato di merito sul giudizio di concorso di colpa del creditore, configurandosi come accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità. La Corte ha precisato che la memoria depositata dalla ricorrente si limitava a riprodurre quanto già dedotto nel ricorso, senza contestare efficacemente le conclusioni della proposta.
La declaratoria di inammissibilità, essendo il ricorso deciso in conformità alla proposta, ha comportato la condanna della ricorrente alle spese e l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., che codificano un’ipotesi di abuso del processo. La Corte ha richiamato il principio per cui tale applicazione non è automatica ma, nel caso di specie, non ravvisandosi ragioni per discostarsene, ha condannato la società al pagamento dell’ulteriore somma in favore della controricorrente e della sanzione alla Cassa delle ammende.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.