La ratifica della diffida ad adempiere da parte del rappresentato sana il difetto di procura del falsus procurator (Cass. civ. n. 21317 del 06.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
La ratifica, da parte del rappresentato, di un atto di diffida ad adempiere ex art. 1454 cod. civ. posto in essere da un rappresentante privo di potere (falsus procurator) integra il verificarsi di una condizione sospensiva con efficacia retroattiva, con la conseguenza che il contratto è risolto di diritto se la parte intimata non abbia adempiuto nel termine prima della ratifica. La ratifica può essere validamente effettuata anche con l’atto introduttivo del giudizio diretto alla declaratoria dell’avvenuta risoluzione. La procura alle liti, quando redatta in calce o a margine di un atto processuale che contenga dichiarazioni negoziali, implica l’attribuzione alla parte di tali dichiarazioni, purché includa il potere di disporre del diritto in contesa. La domanda di accertamento della risoluzione legale abbinata alla ritenzione delle somme versate non determina un mutamento di strategia processuale incompatibile con l’originaria richiesta di recesso ex art. 1385 cod. civ.

Il Fatto

Con contratto preliminare del 20.07.2008, la promissaria acquirente versava al promittente venditore una somma a titolo di caparra confirmatoria. A fronte dell’inadempimento della promissaria acquirente, il difensore del promittente venditore, senza una specifica procura scritta, intimava una diffida ad adempiere il 14.04.2010. Il promittente venditore conveniva quindi in giudizio la controparte chiedendo il riconoscimento della legittimità del recesso ex art. 1385 cod. civ. e l’incameramento della caparra.

Il Tribunale di Taranto dichiarava risolto il contratto per inadempimento, qualificando la domanda come azione di risoluzione legale e la somma versata come penale, ridotta equitativamente. La Corte d’Appello di Lecce – Sez. Dist. di Taranto rigettava l’appello della promissaria acquirente, che ricorreva per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina preliminarmente il secondo motivo, relativo alla validità della diffida ad adempiere. Richiama i principi per cui la procura alle liti redatta in calce o a margine di un atto processuale comporta l’attribuzione alla parte delle dichiarazioni negoziali in esso contenute, potendo fungere anche da ratifica dell’operato del falsus procurator. Nel caso di specie, la procura conferita con l’atto di citazione faceva espresso riferimento al giudizio di accertamento della intervenuta risoluzione, integrando una valida ratifica dell’operato del difensore. La ratifica, operando come condizione sospensiva con efficacia retroattiva, rende risolto di diritto il contratto se l’intimato non ha adempiuto nel termine.

Sul primo motivo, la Corte richiama le Sezioni Unite n. 553 del 2009 per affermare che l’infungibilità sussiste solo tra l’azione strettamente risarcitoria e quella satisfattiva di ritenzione della caparra. La domanda di accertamento della risoluzione legale abbinata alla ritenzione delle somme versate non configura un mutamento di strategia processuale, in quanto la rinuncia al risarcimento in favore della ritenzione, abbinata al rimedio risolutorio, non determina l’incompatibilità sancita dal principio di diritto richiamato. Non sussiste quindi la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. lamentata dalla ricorrente.

Quanto alla qualificazione delle somme versate, la Corte riconosce la poliedricità funzionale della caparra confirmatoria, che si accosta alla clausola penale per la finalità di anticipare la liquidazione convenzionale del danno. La qualificazione della clausola n. 10 del contratto come penale è rimessa al giudice del merito e risulta sorretta da motivazione non attaccabile in sede di legittimità, avendo i giudici proceduto alla riduzione equitativa della penale ex art. 1384 cod. civ.

Il terzo motivo, relativo alla presunta irrituale allegazione probatoria nella comparsa conclusionale, è infondato perché non coglie la ratio decidendi: la Corte territoriale ha valorizzato elementi relativi alla vocazione turistica dell’immobile solo per determinare il corretto ammontare della penale, senza introdurre nuove voci risarcitorie. Il ricorso è rigettato con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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