Scrittura privata disconosciuta e mancata verificazione: inutilizzabilità della prova (Cass. civ. Sez. III n. 27193 del 10.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di disconoscimento della scrittura privata, la mancata proposizione dell’istanza di verificazione equivale, secondo una presunzione legale, a una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura come mezzo di prova. Il giudice non deve tenerne conto: gli è precluso l’accertamento dell’autenticità in base a elementi estrinseci alla scrittura o ad argomenti logici, e non può fondarvi alcuna inferenza probatoria, neppure ai sensi dell’art. 2729 cod. civ. Il documento disconosciuto e non verificato diviene irrilevante e inutilizzabile non solo nei riguardi della parte che lo disconosce, ma anche della parte che lo ha prodotto.
Il Fatto
Una società cliente proponeva appello avverso la sentenza con cui il Tribunale l’aveva condannata a corrispondere alla fornitrice di energia elettrica una somma per una precedente errata fatturazione, fondata sull’assunto che la fornitura fosse stata modificata in data anteriore. La Corte d’appello rigettava l’impugnazione. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, resistito dalla controparte, divenuta nel frattempo nuova denominazione societaria.
Il nucleo della vicenda processuale risiede nel disconoscimento, operato dalla società alla prima difesa, della sottoscrizione apposta su un modulo contrattuale prodotto dalla fornitrice, e nella circostanza che quest’ultima non ha mai chiesto la verificazione della scrittura.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia la violazione delle regole sul disconoscimento e sull’efficacia probatoria della scrittura privata. La società ha rilevato che la Corte territoriale aveva fondato la motivazione proprio sul modulo disconosciuto, applicandovi anche la presunzione di cui all’art. 2729 cod. civ., senza che fosse intervenuta alcuna verificazione.
La Corte di cassazione accoglie la censura. Richiama il principio già affermato da Cass. sez. 3 n. 2220 del 2012, conforme a Cass. sez. 1 n. 27506 del 2017: la mancata proposizione dell’istanza di verificazione equivale, per presunzione legale, alla dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura come mezzo di prova, con la conseguenza che il giudice non deve tenerne conto. Nella stessa linea sono richiamate Cass. sez. 2 n. 17902 del 2018 e Cass. sez. 2 n. 3602 del 2024.
Il Collegio valorizza soprattutto S.U. n. 3086 del 2022, che ha precisato come la mancata verificazione privi il documento disconosciuto di ogni inferenza probatoria, rendendolo inutilizzabile anche nei confronti della parte che lo ha prodotto, senza che il giudice possa maturare altrimenti il giudizio sulla autenticità in base a elementi estrinseci o ad argomenti logici.
Ne discende l’inutilizzabilità del documento in ogni senso. Il primo motivo è fondato e accolto; restano assorbiti il secondo e il terzo. La sentenza impugnata è cassata in relazione, con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione, che procederà a nuovo esame applicando il principio disatteso e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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