Translatio iudicii: ammissibile la domanda nuova connessa dopo declinatoria di giurisdizione (Cass. civ. Sez. I n. 4465 del 20.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di translatio iudicii, ai sensi dell’art. 59, secondo comma, legge n. 69 del 2009, la riproposizione della domanda davanti al giudice indicato come munito di giurisdizione entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia declinatoria fa salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudizio fosse stato instaurato fin dall’origine davanti al giudice ad quem. Il passaggio da un giudizio prevalentemente impugnatorio a un giudizio di cognizione sul rapporto legittima la parte ad apportare alla domanda originaria gli adattamenti necessari a conformarla al rito del giudice adito. Nulla impedisce, inoltre, di formulare al momento della prosecuzione una domanda nuova e distinta, connessa a quella originaria: l’atto di prosecuzione vale allora anche come atto introduttivo di un nuovo giudizio, limitatamente al diverso petitum e alla diversa causa petendi, e l’autonoma domanda è ammissibile, ma non beneficia degli effetti della translatio. Il potere di disapplicazione dell’atto amministrativo illegittimo da parte del giudice ordinario non può essere esercitato nei giudizi in cui sia parte la pubblica amministrazione, ma solo nei giudizi tra privati.
Il Fatto
Un Comune propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di L’Aquila, che aveva respinto l’appello contro l’ordinanza del Tribunale locale. Il primo giudice aveva condannato il Comune al pagamento, in favore di due proprietari, della somma di euro 707.899,94 a titolo di contributo per i lavori di riparazione di due appartamenti e delle relative parti comuni, danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009.
La vicenda processuale era iniziata davanti al giudice amministrativo ed era proseguita, dopo la declaratoria di giurisdizione del giudice ordinario, con riassunzione davanti al Tribunale di L’Aquila. Il Comune censura la sentenza di appello per avere ritenuto ammissibile la domanda di condanna relativa anche alle parti comuni, benché il ricorso originario avesse ad oggetto il solo contributo per le parti di proprietà esclusiva.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina il primo motivo, con cui il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 112 cod. proc. civ., 43 cod. proc. amm. e 59, legge n. 69 del 2009, e lo dichiara infondato. Il passaggio da un giudizio di tipo prevalentemente impugnatorio a un giudizio di cognizione sul rapporto, conseguente alla declinatoria di giurisdizione del giudice amministrativo in favore di quello ordinario, legittima la parte ad apportare alla domanda originaria gli adattamenti necessari a conformarla al rito del giudice ad quem, secondo il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 25837 del 2016.
Nella medesima situazione, chiarisce la Corte, nulla impedisce alla parte di formulare al momento della prosecuzione una domanda nuova e distinta, connessa con quella originariamente proposta. L’atto di prosecuzione produce allora i menzionati effetti dell’art. 59, secondo comma, legge n. 69 del 2009 rispetto alla domanda originaria e assume natura di atto introduttivo di un nuovo giudizio limitatamente al diverso petitum e alla diversa causa petendi. L’autonoma domanda è ammissibile, ma, proprio perché nuova, non possono operare nei suoi confronti gli effetti della translatio, come affermato da Cass. n. 15223 del 2016.
Applicando tale principio, la censura è priva di pregio. Sussiste un’evidente connessione, soggettiva e oggettiva, tra la domanda originaria di condanna al contributo per i danni subiti dalle proprietà esclusive e quella relativa alle proprietà comuni del fabbricato di cui le prime fanno parte.
Il secondo motivo, con cui si deduce l’omessa disapplicazione dei provvedimenti amministrativi di determinazione dell’indennizzo, è dichiarato inammissibile. Il ricorrente omette di indicare i provvedimenti di cui predica l’illegittimità e di illustrarne il contenuto, non consentendo alla Corte di apprezzare la concludenza e la fondatezza della doglianza. La Corte ricorda comunque che il potere di disapplicazione dell’atto amministrativo illegittimo da parte del giudice ordinario non può essere esercitato nei giudizi in cui sia parte la pubblica amministrazione, ma solo nei giudizi tra privati, come affermato dalle Sezioni Unite n. 28053 del 2018 e n. 2244 del 2015.
Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di legittimità, liquidate in complessivi euro 12.000,00, oltre rimborso forfettario del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge.
Nota della Redazione
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